30.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 191/20
Impugnazione proposta il 23 marzo 2016 dalla Proforec Srl avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 gennaio 2016, causa T-120/15, Proforec/Commissione
(Causa C-176/16 P)
(2016/C 191/25)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Proforec Srl (rappresentanti: G. Durazzo, M. Mencoboni, G. Pescatore, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
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Annullare l’ordinanza di irricevibilità numero 704600 del 21 Gennaio 2016 nella Causa T-120/15 per i motivi sotto esposti in narrativa e che si hanno quivi per integralmente ritrascritti e richiamati.
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Dichiarare ricevibile il ricorso di merito e rinviare la causa nanti il Tribunale dell’Unione Europea, affinché si pronunci su quest’ultimo, previa ogni più opportuna pronuncia del caso meglio vista e ritenuta.
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Condannare la Commissione alle spese legali del presente procedimento. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse respinto il presente ricorso si chiede, sin d’ora, la compensazione delle spese legali.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce i seguenti tre motivi sull’eccezione di irricevibilità:
PRIMO MOTIVO: Errata motivazione di diritto e di fatto sull’inesistenza dell’interesse ad agire. Il Tribunale dell’Unione Europea dal punto 28 al punto 31 dell’Ordinanza ha erroneamente statuito la carenza di interesse della ricorrente a chiedere l’annullamento del Regolamento, svolgendo ragionamento illogico nell’individuare come unici beneficiari dell’annullamento del Regolamento impugnato esclusivamente i distributori titolari dei marchi terzi e non la Proforec direttamente.
SECONDO MOTIVO: Disapplicazione da parte del Tribunale dell’Unione Europea del Trattato di Lisbona Art. 263 — 4 comma TFUE in ordine al negato interesse alla presentazione del Ricorso da parte della ricorrente.
TERZO MOTIVO: Il Tribunale dell’Unione Europea dal punto 32 al punto 35 dell’Ordinanza di irricevibilità non ha motivato sufficientemente la carenza di interesse della ricorrente con falsa rappresentazione dei fatti in ordine all’assenza di un rischio per la Proforec di azione giudiziarie non considerandolo come rischio esistente alla data di presentazione del ricorso e non prendendo alcuna posizione sulla evidente violazione del regolamento in ordine alla mancata previsione del periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte e degli incarti.
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