16.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 296/18
Impugnazione proposta il 29 marzo 2016 dalla Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 4 febbraio 2016, causa T-247/14, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-182/16 P)
(2016/C 296/23)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (rappresentante: S. Labesius, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Salumificio Fratelli Beretta SpA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare parzialmente la sentenza impugnata e annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’ Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, nei limiti in cui la parte restante del ricorso dinanzi al Tribunale è stata respinta; in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
—
condannare il convenuto e l’interveniente alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e il convenuto alle spese del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia.
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione verte sulla violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale, in quanto quest’ultimo avrebbe violato, nella sua sentenza del 4 febbraio 2016, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009 (1) sul marchio dell’Unione europea e l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.
In sintesi, il Tribunale è incorso in un errore nella valutazione del rischio di confusione, basato sul carattere distintivo del marchio anteriore «MINI WINI» e sul livello di somiglianza dei segni e prodotti, rispetto alla domanda di marchio dell’Unione europea «Stick MiniMINI», anche alla luce della funzione distintiva autonoma dell’elemento «MiniMINI» nel contesto della domanda. Il Tribunale, inoltre, non ha considerato che anche gli elementi intrinsecamente secondari di un marchio contribuiscono al rischio di confusione, così come le circostanze specifiche della distribuzione di prodotti che influenzano il livello di attenzione del pubblico di riferimento e la sua tendenza ad abbreviare il marchio con un elemento secondario, ma visivamente dominante.
Inoltre, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, in quanto, anche supponendo che un elemento denominativo vada considerato come dotato di un carattere meramente descrittivo, tale carattere non osta al riconoscimento del carattere dominante dell’elemento stesso ai fini della valutazione della somiglianza dei segni. La decisione del Tribunale è stata altresì basata su un travisamento dei fatti per quanto concerne la valutazione degli elementi dominanti riguardo alla loro dimensione e alla loro posizione nel contesto del segno di cui trattasi nella domanda di marchio dell’Unione europea controversa. In aggiunta, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, quando ha statuito che la somiglianza visiva deve essere valutata in relazione al livello del carattere distintivo degli elementi visivi della domanda di marchio dell’Unione europea controversa. Infine, la sentenza impugnata non è stata adeguatamente motivata, in quanto il Tribunale ha omesso di motivare il livello di attenzione del pubblico di riferimento per quanto concerne i prodotti specifici in conflitto.
(1) GU 2009 L 78, pag. 1.
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