18.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 260/17
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Kehl (Germania) il 7 aprile 2016 – I
(Causa C-195/16)
(2016/C 260/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Kehl
Parti
Procedimento penale a carico di: I
Questioni pregiudiziali
1)
Se il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 2 della direttiva 2006/126/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (in prosieguo: la «terza direttiva concernente la patente di guida») o gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»), debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro che neghi il riconoscimento di un permesso di guida ottenuto in un altro Stato membro, specialmente ai sensi della terza direttiva concernente la patente di guida.
2)
Se il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 2 della terza direttiva concernente la patente di guida o gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro che neghi il riconoscimento di un certificato di autorizzazione rilasciato da un altro Stato membro al titolare di un permesso di guida ivi conseguito ai sensi della terza direttiva concernente la patente di guida [Or. 2], anche nel caso in cui detto Stato membro abbia limitato la validità di tale certificato, ratione temporis e sul proprio territorio, e il certificato medesimo non rispetti, inoltre, le disposizioni relative al modello di patente di guida di cui alla direttiva in questione.
3)
In caso di risposta negativa alla questione sub 1): se il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 2 della terza direttiva concernente la patente di guida o gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro che punisca con sanzione penale un reato connesso alla guida di un autoveicolo, ove il conducente, pur avendo conseguito il permesso di guida in un altro Stato membro ai sensi della terza direttiva concernente la patente di guida, non disponga del diritto alla guida di veicoli, senza tuttavia poter addurre prove al riguardo attraverso un certificato di autorizzazione corrispondente al modello di patente di guida di cui alla direttiva medesima.
4)
In caso di risposta negativa alla questione sub 2): se il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 2 della terza direttiva concernente la patente di guida o gli articoli 18, 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro, in cui il candidato al conseguimento della patente ottenga quest’ultima, in forma definitiva, di regola immediatamente a seguito del superamento dell’esame di guida pratica, che punisca con sanzione di polizia l’infrazione connessa alla guida di un autoveicolo laddove, al momento del viaggio, il conducente, il quale abbia ottenuto il permesso di guida in un altro Stato membro ai sensi della terza direttiva concernente la patente di guida, non disponga di una patente definitiva attestante il suo diritto alla guida di veicoli, non essendogli stata ancora rilasciata la patente stessa, in considerazione delle peculiarità procedurali del suo rilascio in questo Stato membro sulle quali il conducente non possa in alcun modo influire, ma sia invece in possesso di un certificato ufficiale comprovante la presenza delle condizioni necessarie per l’ottenimento del permesso di guida.
(1) GU L 403, pag. 18.