27.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 232/6
Impugnazione proposta l’11 aprile 2016 dalla SolarWorld AG avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 1o febbraio 2016, causa T-142/14, SolarWorld AG e altri/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-205/16 P)
(2016/C 232/07)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: SolarWorld AG (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, J. Beck, Solicitor)
Altre parti nel procedimento: Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, SA, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e di prodotti elettronici (CCCME)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare l’impugnazione ammissibile e fondata;
—
annullare l’ordinanza del Tribunale, causa T-142/14;
—
pronunciarsi sul merito e annullare l’articolo 2 del regolamento n. 1239/2013 o rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sul merito del ricorso di annullamento, e
—
condannare il Consiglio alle spese della ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che l’articolo 2 del regolamento n. 1239/2013 (1) non è separabile dal resto di tale regolamento. La modifica della forma di una misura non modifica la portata del regolamento che impone tale misura. La portata delle misure compensative include tutte le importazioni dei produttori che risulta abbiano partecipato a sovvenzioni pregiudizievoli, e la loro finalità, a prescindere dalla forma, deve essere adeguata al fine di sopprimere il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione europea. Tale portata non è modificata dall’annullamento dell’articolo 2.
L’ordinanza impugnata viola il diritto della ricorrente di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto nega all’industria dell’Unione europea un ricorso giurisdizionale in cause relative alla difesa commerciale avverso misure definitive che non rispettano i requisiti del regolamento di base. Inoltre, l’ordinanza impugnata viola il diritto della ricorrente di cui all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mettendo i produttori esportatori in una posizione migliore rispetto all’industria dell’Unione europea, in quanto la giurisprudenza riconosce il loro diritto di impugnazione giurisdizionale.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 66).