20.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 222/8
Impugnazione proposta il 19 aprile 2016 dalla GFKL Financial Services GmbH, ex GFKL Financial Services AG avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 febbraio 2016, causa T-620/11, GFKL Financial Services AG/Commissione europea
(Causa C-219/16 P)
(2016/C 222/10)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: GFKL Financial Services GmbH, ex GFKL Financial Services AG (rappresentanti: M. Schweda, J. Eggers, M. Knebelsberger, F. Loose, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede di:
1.
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Nona Sezione) del 4 febbraio 2016 nella causa T-620/11, nella parte in cui il ricorso viene respinto in quanto infondato e
annullare la decisione della Commissione europea del 26 gennaio 2011 relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società (KStG), Sanierungsklausel (1) [notificata con il numero C(2011) 275];
2.
in subordine: annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Nona Sezione) del 4 febbraio 2016 nella causa T-620/11, nella parte in cui il ricorso viene respinto in quanto infondato e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
3.
condannare la resistente alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta, con la sua impugnazione, la qualifica della clausola di risanamento di cui all’articolo 8c, paragrafo 1a, del KStG quale aiuto selettivo.
A sostegno della sua impugnazione, essa deduce due motivi.
Primo motivo: violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
La clausola di risanamento non costituirebbe una misura selettiva e, pertanto, non integrerebbe alcun aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
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il Tribunale partirebbe, a torto, dalla premessa che la disposizione derogatoria di cui all’articolo 8c, paragrafo 1, del KStG secondo la quale, in taluni casi di acquisizioni di quote, non vengono dedotte perdite di per sé riportabili, faccia parte del sistema di riferimento. In realtà, tale disposizione derogherebbe al sistema di riferimento, caratterizzato dalla possibilità generale di riportare le perdite a periodi d’imposta successivi;
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la clausola di risanamento presenterebbe inoltre un carattere generale nella misura in cui non accorderebbe alcun vantaggio selettivo. Sussisterebbero notevoli differenze tra imprese in difficoltà, che ricadono nella clausola di risanamento, e tutte le altre imprese, in particolare quelle economicamente sane, cosicché queste due categorie di imprese non si troverebbero in una situazione comparabile. Inoltre, nell’ambito della verifica del criterio di uguaglianza, il Tribunale si fonderebbe su uno scenario meramente teorico; in pratica, la categoria di riferimento richiamata dal Tribunale non sussisterebbe nella realtà giuridica;
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la clausola di risanamento non favorirebbe poi «talune imprese o talune produzioni». Essa sarebbe potenzialmente accessibile a tutte le imprese, senza escludere a priori alcuna categoria di esse, e non rimanderebbe a una «peculiarità specifica» di un’impresa, bensì ad un procedimento economico, ossia la cosiddetta acquisizione di risanamento;
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la clausola di risanamento potrebbe inoltre essere giustificata dalla natura e dagli scopi generali del regime fiscale tedesco. Essa contribuirebbe all’applicazione dei principi di base del diritto societario fiscale tedesco, vale a dire il principio del riporto delle perdite, il principio dell’imposizione fiscale in funzione della capacità contributiva, nonché l’obiettivo fiscale generale di assicurare la sostenibilità del gettito.
Secondo motivo: violazione del principio del legittimo affidamento
La sentenza del Tribunale violerebbe il principio del legittimo affidamento previsto dal diritto dell’Unione. L’asserita qualifica di aiuto della clausola di risanamento non sarebbe ancora emersa con chiarezza, infatti, di per se, per alcun operatore economico di tale diligenza. Disposizioni analoghe in Germania o in altri Stati membri dell’Unione europea non sarebbero mai state contestate dalla Commissione come contrarie alla normativa in materia di aiuti.
(1) GU L 235, pag. 26.