4.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 243/22
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 20 aprile 2016 – Asotsiatsia na balgarskite predpiyatiya sa mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI)/Nachalnik na Mitnitsa (Leiter des Zollamts) Burgas als Rechtsnachfolger des Zollamts Svilengrad
(Causa C-224/16)
(2016/C 243/23)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad.
Parti
Ricorrente in cassazione: Asotsiatsia na balgarskite predpiyatiya sa mezhdunarodni prevozi i patishtata (AEBTRI)
Resistente in cassazione: Nachalnik na Mitnitsa (Leiter des Zollamts) Burgas als Rechtsnachfolger des Zollamts Svilengrad
Questioni pregiudiziali
1)
Se la Corte di giustizia, per evitare pronunce giurisdizionali contrastanti, sia competente a interpretare – in modo vincolante per i giudici degli Stati membri – la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR), del 14 novembre 1975, Ginevra (GU 1978, L 252, pag. 1; in vigore per la Comunità dal 20 giugno 1978), approvata a nome della Comunità europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 (1) del Consiglio, del 25 luglio 1978, in merito all’ambito disciplinato dagli articoli 8 e 11 di tale convenzione, al fine di stabilire se sussista una responsabilità dell’associazione garante, disciplinata anche dall’articolo 457, paragrafo 2, del regolamento d’applicazione del codice doganale (2)).
2)
Se l’interpretazione dell’articolo 457, paragrafo 2, del regolamento d’applicazione del codice doganale, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 7 (divenuto articolo 11, paragrafo 2) della [convenzione TIR] e delle relative note esplicative consenta di considerare che, in un caso come quello della presente fattispecie, allorché le somme menzionate all’articolo 8, paragrafi 1 e 2 [della convenzione TIR] sono esigibili, le autorità doganali nella misura del possibile ne debbano chiedere il pagamento al titolare del carnet TIR, che è direttamente debitore di tali somme, prima di reclamarle all’associazione garante.
3)
Se si debba considerare che il destinatario, che ha acquisito o detiene una merce di cui è noto che è stata trasportata con carnet TIR, e per la quale non è accertato che sia stata presentata all’ufficio doganale di destinazione e che sia stata ivi dichiarata, è - già solo sulla base delle suddette circostanze - la persona che avrebbe dovuto sapere che si trattava di merce sottratta al controllo doganale, e se lo si debba considerare debitore in solido ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 3, terzo trattino, in combinato disposto con l’articolo 213 del codice doganale comunitario.
4)
In caso di risposta affermativa alla terza questione: se il mancato intervento dell’amministrazione doganale nei confronti del destinatario al fine di ottenere il pagamento dell’obbligazione doganale impedisca che venga azionata, ai sensi dell’articolo 1, punto 16, della [convenzione TIR], la responsabilità dell’associazione garante, disciplinata anche dall’articolo 457, paragrafo 2, del regolamento d’applicazione del codice doganale.
(1) Regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 (GU 1978, L 252, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 251, pag. 1).