13.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 211/39
Impugnazione proposta il 22 aprile 2016 dalla Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 febbraio 2016, causa T-639/14, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI)/Commissione europea
(Causa C-228/16 P)
(2016/C 211/50)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI) (rappresentanti: Efthymios Bourtzalas, Anargiros Oikonomou, Efstathia Salaka, Charalampos Synodinos, Charisios Tagaras, Denis Waelbroeck, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
—
che venga annullata l’ordinanza impugnata,
—
che la Corte ordini il rinvio della causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci in ordine alle conclusioni della ricorrente dirette all’annullamento dell’atto impugnato del 12 giugno 2014,
—
che la convenuta venga condannata all’integralità delle spese sia del giudizio di primo grado, sia della presente impugnazione.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata è viziata da rilevanti errori di diritto e deve essere annullata per i seguenti motivi:
1)
errore manifesto di diritto e difetto di motivazione per quanto riguarda la valutazione che la causa T-639/14 è diventata privo di oggetto, nei limiti in cui tale valutazione si basa sulla presunta «sostituzione» dell’atto impugnato con l’atto della Commissione del 25 marzo 2015;
2)
violazione dei principi di buona amministrazione, certezza del diritto e tutela giurisdizionale effettiva nel ritenere che l’atto del 25 marzo 2015 abbia sostituito l’atto impugnato;
3)
errore manifesto di diritto per quanto riguarda l’interpretazione ed applicazione del principio di legalità degli atti degli organi dell’Unione europea;
4)
travisamento dei fatti e violazione del diritto di essere sentiti per quanto riguarda il giudizio che la motivazione dell’atto impugnato «non fa affatto riferimento al carattere statale dell’eventuale aiuto in forma di lodo arbitrale» e valutazione manifestamente erronea nel ritenere che gli errori di diritto dell’atto impugnato fatti valere dalla DEI «saranno necessariamente oggetto di una valutazione nella (…) causa T-352/15».
5)
snaturamento della motivazione della DEI in ordine ai criteri in base ai quali avrebbe dovuto essere deciso l’annullamento o meno del procedimento nella presente causa per quanto attiene alla denuncia del 2012 ed errore manifesto di diritto per quanto riguarda la valutazione che la denuncia del 2012 è stata respinta «implicitamente» con l’atto della Commissione del 25 marzo 2015 e
6)
errore di diritto e valutazione manifestamente erronea nel giudicare che ciascuna parte debba sopportare le proprie spese.