8.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 287/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 25 aprile 2016 — Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P./João Carlos Lombo Silva Cordeiro
(Causa C-229/16)
(2016/C 287/17)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Attore: Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.
Resistente: João Carlos Lombo Silva Cordeiro
Questioni pregiudiziali
1)
Se la direttiva 2000/35/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno, si applichi, conformemente al considerando 13 della stessa, al sistema di pagamento delle compartecipazioni statali al prezzo dei medicinali forniti ai beneficiari dello SNS, istituito con decreto legge n. 242-B/2006 e regolamentato dall’ordinanza n. 3-B/2007.
2)
Nel caso si applichi detta direttiva, se si possa dedurre dagli articoli 5 e 6 del decreto legge n. 242-B/2006 la sussistenza di un contratto di adesione che rientra nella previsione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della summenzionata direttiva, tenuto conto della possibilità di aderire a tale contratto o svincolarsi da esso fornendo o meno i medicinali.
3)
Se sono conformi alla direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno (articolo 3, paragrafo 1, lettera [b)], punto i) l’articolo 8 del decreto legge n. 242-B/2006 e gli articoli 8 e 10 dell’ordinanza n. 3-B/2007, nella misura in cui prevedono una fatturazione mensile.
4)
Se si possa considerare che [l’articolo 3, paragrafo 2] della summenzionata direttiva includa l’articolo 10 del decreto n. 3-B/2007, nella misura in cui quest’ultimo prevede come termine di pagamento il decimo giorno del mese seguente alla ricezione della fattura.
(1) Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2000, L 200, pag. 35).