27.6.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 232/7
Impugnazione proposta il 20 aprile 2016 da Simet SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 marzo 2016, causa T-15/14, Simet/Commissione
(Causa C-232/16 P)
(2016/C 232/09)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Simet SpA (rappresentanti: A. Clarizia, C. Varrone, P. Clarizia, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
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annullare la sentenza impugnata (causa T-15/14), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione 2014/201/UE della Commissione, del 2 ottobre 2013, relativa alla compensazione di Simet SpA per l’esercizio di servizi di trasporto pubblico dal 1987 al 2003 [Aiuto di Stato SA.33037 (2012/C) Italia] e annullare la suddetta decisione;
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condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
La Ricorrente ritiene che la sentenza violi:
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l’art. 107 TFUE, in quanto ha ritenuto che i pagamenti di compensazione a favore di Simet, attribuiti da una sentenza del Consiglio di Stato italiano e notificati dalle autorità nazionali, avrebbero costituito un aiuto di Stato, mentre la controversia decisa dal giudice nazionale riguardava il risarcimento del danno subito dalla Ricorrente per i profili di legittimità che avevano caratterizzato gli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione all’esercizio delle attività di servizio pubblico di trasporto interregionale su gomma rese nel periodo compreso tra il 1987 e il 2003;
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il Regolamento (CEE) n. 1191/69 (1), per avere il Tribunale omesso di accertare il mancato adeguamento della normativa italiana al citato regolamento sotto un duplice profilo: 1) perché essa imponeva al privato di svolgere la sua attività economica solo sotto forma di servizio pubblico, mentre in base al Reg. n. 1191/69 tale modalità di svolgimento dell’attività d’impresa è vietata, in quanto il servizio pubblico si risolve nella sottoposizione del concessionario all’osservanza di obblighi di servizio pubblico; 2) perché essa non prevedeva la compensazione degli obblighi di servizio svolti dall'impresa; a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 (2), la Simet non era più assoggettabile a qualsiasi obbligo di servizio pubblico, trattandosi di un'impresa di trasporto interregionale di persone su autobus;
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il Reg. n. 1191/69 e, segnatamente, in quanto il Tribunale ha erroneamente ritenuto la legittimità del provvedimento della Commissione, secondo cui i pagamenti a favore di Simet avrebbero costituito un aiuto di Stato, in quanto non avendo la Società proceduto alla separazione contabile dei costi sopportati per tale attività, vi sarebbe stato un rischio di eccesso di compensazione. Al contrario di quanto affermato dal Tribunale, gli artt. 5 e ss. del regolamento prevedevano un diverso metodo di determinazione della misura compensativa, incentrato sulle «ripercussioni» che l’imposizione di tali obblighi di servizio pubblico avrebbero potuto avere sulla perdita di competitività dell’impresa nel suo complesso;
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i principi in materia di risarcibilità del danno subito dai privati per violazione del diritto UE, principi in base ai quali se un’autorità di uno Stato membro adotta un provvedimento amministrativo di sua competenza in contrasto con quanto stabilito dal diritto dell’Unione, ne deriva in capo alla stessa l’obbligo del risarcimento del danno a suo carico nei confronti del destinatario del provvedimento, stante la sua illeceità.
(1) Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156, p. 1).
(2) Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 169, p. 1).