18.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 260/21
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 25 aprile 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Generalitat de Catalunya
(Causa C-233/16)
(2016/C 260/27)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)
Resistente: Generalitat de Catalunya
Questioni pregiudiziali
1)
Se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’esistenza di un’imposta regionale gravante sull’utilizzo di grandi superfici commerciali individuali con una area di vendita pari o superiore a 2 500 m2, a motivo dell’impatto che possono avere sul territorio, sull’ambiente e sul tessuto del commercio urbano di tale regione, ma che per legge si applica a prescindere dall’ubicazione effettiva di tali stabilimenti commerciali all’esterno oppure all’interno dell’agglomerato urbano e, in pratica, nella maggiorparte dei casi, ricade sulle imprese di altri Stati membri, considerato che tale imposta: i) non riguarda i commercianti titolari di più stabilimenti commerciali con una superficie di vendita individuale inferiore a 2 500 m2, qualunque sia la somma delle superfici di vendita di tutti i loro stabilimenti; ii) esenta i grandi stabilimenti commerciali collettivi; iii) esenta gli stabilimenti commerciali individuali dedicati al giardinaggio e alla vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali e iv) si applica unicamente sul 40 % della base imponibile netta relativa agli esercizi dediti essenzialmente alla vendita di mobili, prodotti sanitari, porte e finestre, nonché ai centri di bricolage.
2)
Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che costituiscono aiuti di Stato vietati, ai sensi di tale disposizione, i) l’esenzione totale dall’IGEC degli stabilimenti commerciali individuali con una superficie di vendita inferiore a 2 500 m2, degli stabilimenti commerciali collettivi e degli stabilimenti commerciali individuali dedicati al giardinaggio e alla vendita di veicoli, materiali per l’edilizia, macchinari e forniture industriali e ii) l’esenzione parziale dall’IGEC degli stabilimenti commerciali individuali dediti essenzialmente alla vendita di mobili, prodotti sanitari, porte e finestre, nonché ai centri di bricolage.
3)
Nel caso in cui le suddette esenzioni totali e parziali dall’IGEC costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, quale sarebbe la portata temporale di tale decisione, tenuto conto dell’esistenza e del contenuto della lettera che, in data 2 ottobre 2003, il Direttore degli aiuti di Stato della DG COMP ha indirizzato alla Rappresentanza del Regno di Spagna dinanzi all’Unione europea, con riferimento al caso CP 11/01, riguardante i presunti aiuti concessi dalla Comunità autonoma di Catalogna in base alla legge del Parlament de Catalunya.