19.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 343/18
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster (Germania) il 26 aprile 2016 — X/Finanzamt I
(Causa C-238/16)
(2016/C 343/29)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Münster
Parti
Ricorrente: X
Resistente: Finanzamt I
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE (1) debba essere interpretato nel senso che la cessione di sangue umano comprende anche la cessione di plasma ottenuto a partire da sangue umano.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se ciò valga anche per il plasma non direttamente destinato a scopi terapeutici, ma esclusivamente alla produzione di medicinali.
3)
In caso di risposta negativa alla seconda questione: se la classificazione del plasma come sangue dipenda unicamente dalla destinazione prevista o se si debba tenere conto anche dell’impiego teoricamente possibile del plasma.
4)
In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione: se un’operazione esente da IVA all’interno di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE comporti l’esclusione del diritto a detrazione dell’imposta a monte di cui all’articolo 168 della medesima direttiva, a prescindere dal regime dell’IVA applicabile nel paese terzo, ancorché tale operazione costituisca una cessione all’esportazione che dà diritto alla detrazione dell’imposta a monte ai sensi del combinato disposto degli articoli 169, lettera b), e 146, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).