11.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 251/11
Impugnazione proposta il 25 aprile 2016 dal sig. Ante Šumelj e altri avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 febbraio 2016 nelle cause riunite T-546/13, T-108/14 e T-109/14, Ante Šumelj e altri/Commissione europea
(Causa C-239/16 P)
(2016/C 251/14)
Lingua processuale: il croato
Parti
Ricorrenti: Ante Šumelj, Dubravka Bašljan, Đurđica Crnčević, Miroslav Lovreković, Drago Burazer, Nikolina Nežić, Blaženka Bošnjak, Bosiljka Grbašić, Tea Tončić, Milica Bjelić, Marijana Kruhoberec, Davor Škugor, Ivan Gerometa, Kristina Samardžić, Sandra Cindrić, Sunčica Gložinić, Tomislav Polić, Vlatka Pižeta (rappresentante: M. Krmek, avvocato)
Resistente: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
accogliere le domande oggetto del ricorso in primo grado e dell’impugnazione.
—
condannare la controparte alle spese sostenute dai ricorrenti nel procedimento di primo grado e nel giudizio di impugnazione.
Motivi e argomenti principali
I ricorrenti, nella propria analisi della sentenza del Tribunale, adducono vari motivi di diritto:
1.
I ricorrenti ritengono che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto a loro discapito giacché non ha statuito che la Commissione ha violato l’obbligo su di essa incombente di vigilare sull’applicazione del Trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea per quanto riguarda l’istituzione della professione di agente pubblico d’esecuzione nell’ordinamento giuridico della Repubblica di Croazia ai sensi dell’articolo 36 dell’Atto di adesione, che stabilisce espressamente che: «[l]a Commissione segue attentamente tutti gli impegni assunti dalla Croazia nei negoziati di adesione, compresi quelli che devono essere portati a termine prima della data di adesione o entro la data di adesione». Il controllo della Commissione si è incentrato in particolare sugli impegni assunti dalla Croazia nel settore del sistema giudiziario e dei diritti fondamentali (allegato VII).
2.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto affermando nel punto 57 della sentenza (contrariamente a quanto asserito nel punto 52 della stessa) che non risulta da alcuno degli impegni dell’allegato VII dell’Atto di adesione, fatti valere dai ricorrenti, l’obbligo per la Repubblica di Croazia di istituire la professione di agente pubblico d’esecuzione e quindi, neppure, l’obbligo per la Commissione di avvalersi, su tale base, dei motivi di azione previsti dall’articolo 36 dell’Atto di adesione allo scopo di impedire l’abrogazione della Legge sugli agenti pubblici d’esecuzione.
I negoziati tra la Repubblica di Croazia e l’Unione europea sono durati a lungo e il capitolo 23, a differenza degli altri capitoli, è stato l’ultimo e il più difficile e, conformemente alla corretta prassi dell’Unione europea, verteva sui criteri politici che condizionavano l’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea. I negoziati si sono conclusi il 30 giugno 2011, dopo la consegna da parte del governo croato alla presidenza dell’Unione europea, avvenuta il 12 maggio 2011, di una relazione sull’adempimento degli impegni di cui al capitolo 23. In detta relazione la Repubblica di Croazia ha assunto, in dieci punti, impegni concreti relativi al Trattato di adesione (l’articolo 36 dell’Atto di adesione) e si è impegnata a darvi attuazione. L’impegno n. 1 e l’impegno n. 3, le cui disposizioni (relative all’introduzione degli agenti pubblici d’esecuzione) sono citate dai ricorrenti nel procedimento, obbligano espressamente la Repubblica di Croazia all’istituzione degli agenti pubblici d’esecuzione.
3.
Inoltre, il Tribunale è incorso in un errore di diritto (violando il principio della certezza del diritto) affermando, nei precedenti punti da 47 a 51 della sentenza, che l’impegno n. 1 non si riferiva a una strategia per la riforma del sistema giudiziario e a un piano di azione determinati in vigore nel periodo compreso tra la conclusione dei negoziati e l’abrogazione delle leggi che disciplinavano la professione di agente pubblico d’esecuzione. I ricorrenti affermano che il fatto di fare riferimento a un’altra strategia per la riforma del sistema giudiziario che la Commissione ha citato successivamente nei propri documenti e non alla Strategia per la riforma del sistema giudiziario del 2011 e al Piano di azione del 2011 che obbligavano la Repubblica di Croazia all’istituzione della funzione di agente pubblico d’esecuzione creerebbe un precedente pericoloso contrario a un’interpretazione giuridica ponderata.
4.
Allo stesso modo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto affermando al punto 55 che i ricorrenti non hanno menzionato alcuna violazione concreta, diversa dalla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, considerando che i ricorrenti deducono come infrazione la discriminazione, la violazione del diritto al lavoro e la violazione della certezza del diritto durante tutto il procedimento. È semplicemente incredibile che il Tribunale nella propria sentenza oggetto di impugnazione abbia ignorato completamente (senza farne alcuna menzione) il principio della certezza del diritto da cui, secondo una giurisprudenza consolidata, deriva il principio di tutela del legittimo affidamento.
5.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando che l’articolo 13 del Trattato sull’Unione europea non rilevi ai fini di tale procedimento. Tuttavia, l’illegittimità di un procedimento non discende solamente dalla violazione di precetti positivi dell’Unione europea, ossia di norme scritte, bensì può anche derivare dalla violazione di principi generali del diritto (principio della certezza) nonché dalla violazione dell’articolo 13 TUE. L’Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuovere i suoi valori, perseguire i suoi obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, nonché garantire la coerenza, l’efficacia e la continuità delle sue politiche e azioni. I principi generali del diritto formano parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea.
6.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto non constatando, ai sensi dell’articolo 17 del Trattato sull’Unione europea, che i ricorrenti erano stati nominati, ossia designati, per occupare posti di agenti pubblici d’esecuzione al momento della conclusione del capitolo 23, vale a dire quando è stata approvata la riforma giudiziaria, in cui rientrano gli agenti pubblici d’esecuzione. Invero, una volta conclusi i negoziati di adesione tra la Repubblica di Croazia e l’Unione europea, in particolare, con l’adozione di misure concrete, e avuto riguardo all’articolo 26 della Convenzione di Vienna, i ricorrenti possedevano la certezza del diritto di esercitare la professione da essi scelta.
7.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto non ritenendo, alla luce delle disposizioni imperative dell’articolo 36 dell’Atto di adesione, che la Commissione dovesse vigilare sulla sua applicazione e adottare tutte le misure necessarie affinché la Repubblica di Croazia rispettasse i propri impegni. La Commissione, non avendo agito conformemente all’articolo 17 del Trattato sull’Unione europea, ha violato tale articolo, causando un danno ai ricorrenti.
8.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto non ritenendo che il Trattato di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea sia il frutto dei negoziati e, come tale, imponga obblighi e produca effetti giuridici in forza della normativa e dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Nel caso di specie, il Trattato di adesione garantisce ai ricorrenti il diritto al lavoro e la creazione di una nuova professione per la quale essi sono stati scelti. Ai sensi delle disposizioni del Trattato, i ricorrenti confidavano legittimamente di iniziare l’esercizio delle funzioni per le quali erano stati nominati, dal momento che essi avevano, precedentemente, soddisfatto tutti i requisiti richiesti (hanno superato gli esami, si sono dimessi dai precedenti lavori e hanno attrezzato i propri uffici) come previsto dalla legge.