11.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 251/16
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 27 aprile 2016 – José Rui Garrett Pontes Pedroso/Netjets Management Limited
(Causa C-242/16)
(2016/C 251/17)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal de Justiça
Parti
Ricorrente: José Rui Garrett Pontes Pedroso
Resistente: Netjets Management Limited
Questioni pregiudiziali
1)
Se, nel contesto di fatto della presente causa – il lavoratore è un pilota dell’aviazione civile e l’attività che svolge, nel quadro del suo contratto di lavoro, copre tutto lo spazio aereo europeo – risulti o meno pregiudicata la determinazione del «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» e/o dell’«ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente», nell’accezione dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 (1), del Consiglio, del 22 dicembre 2000.
2)
In caso di risposta negativa, ossia nel caso in cui tale determinazione non risulti pregiudicata:
i)
Se il «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», nell’accezione della summenzionata norma di diritto [dell’Unione], dovrà/potrà essere interpretato come il luogo dell’aeroporto dove si trova parcheggiato l’aeromobile che il lavoratore deve pilotare e da cui comincia il viaggio con cui inizia a svolgere le sue funzioni.
E/o se dovrà/potrà essere interpretato come corrispondente al luogo che le parti designano come gateway airport (aeroporto di entrata), a partire dal quale il lavoratore è stato trasportato verso l’aeroporto dove era parcheggiato l’aeromobile che doveva pilotare, e al quale poi è rientrato.
E/o se dovrà/potrà essere il luogo in cui è stata registrata la matricola degli aeromobili pilotati dal lavoratore.
E/o se dovrà/potrà essere il luogo da cui il lavoratore ha ricevuto istruzioni, comunicazioni e informazioni circa le operazioni di volo, circa i diversi aspetti del suo rapporto professionale con la resistente e circa il processo che ha condotto alla cessazione di tale rapporto.
ii)
Se l’«ultimo luogo in cui (…) svolgeva abitualmente [la propria attività]», nell’accezione della summenzionata norma di diritto [dell’Unione], dovrà/potrà essere interpretato come il luogo dell’aeroporto dove si trova parcheggiato l’aeromobile che il lavoratore ha pilotato per l’ultima volta prima della cessazione del suo contratto di lavoro.
O piuttosto se dovrà/potrà essere interpretato come corrispondente al luogo che le parti designano come gateway airport (aeroporto di entrata), a partire dal quale il lavoratore è stato trasportato, per l’ultima volta prima della cessazione del suo contratto di lavoro, verso l’aeroporto dove era parcheggiato l’aeromobile che ha pilotato, e al quale poi è rientrato.
3)
Se, nel contesto di fatto della presente causa, l’espressione «la sede d’attività presso la quale [il lavoratore] è stato assunto», nell’accezione dell’articolo 19, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, possa essere interpretata nel senso di «centro operativo» dell’impresa che figura come datore di lavoro nel contratto di lavoro concluso con il lavoratore, dove si svolge il procedimento di assunzione dei piloti (attraverso la ricezione e il trattamento delle rispettive candidature) e dove questi ricevono la formazione iniziale e complementare, anche qualora detto «centro operativo» operi e abbia la sua sede presso un’altra società, giuridicamente autonoma da esso, benché entrambi appartengano allo stesso gruppo economico.
4)
Se, nel contesto di fatto della presente causa, le espressioni «amministrazione centrale» o «centro d’attività principale», nell’accezione dell’articolo 60, punto 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, possano essere interpretate nel senso di «centro operativo» della società, che figura come datore di lavoro nel contratto di lavoro concluso con il lavoratore, dove tutti gli aspetti delle operazioni della stessa sono controllate (a partire dalla verifica della manutenzione, dalle operazioni di volo e dalla programmazione dei voli, dalle operazioni, dalla manutenzione e dalle attività di pilotaggio degli aeromobili, fino alle operazioni di terra e al catering) e a partire dal quale vengono impartite tutte le istruzioni ai piloti, dove questi ricevono la formazione iniziale e complementare, dove sono gestite le questioni relative alle risorse umane e sono svolte le riunioni disciplinari o trattati i reclami, anche qualora detto «centro operativo» operi e abbia la sua sede presso un’altra società, giuridicamente autonoma da esso, benché entrambi appartengano allo stesso gruppo economico.
5)
Se, tenuto conto del considerando 13 del regolamento (CE) n. 44/2001, del Consiglio, del 22 dicembre 2000, nel quale si prevede che nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole attraverso norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali, il citato articolo 19, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001, del Consiglio, del 22 dicembre 2000, debba essere interpretato nella maniera più favorevole al lavoratore.
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU 2001, L 12, pag. 1.