1.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 279/12
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n.o30 de Barcelona (Spagna) il 27 aprile 2016 — Antonio Miravitlles Ciurana, Alberto Marina Llorente, Jorge Benito García y Juan Gregorio Benito García/Contimark S.A. e Jordi Socías Gispert
(Causa C-243/16)
(2016/C 279/17)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social n. 30 de Barcelona
Parti
Ricorrenti: Antonio Miravitlles Ciurana, Alberto Marina Llorente, Jorge Benito García y Juan Gregorio Benito García
Convenute: Contimark S.A. e Jordi Socías Gispert
Questioni pregiudiziali
1)
Se, in forza delle direttive 2009/101/CE (1) e 2012/30/UE (2), come recepite dagli articoli 236, 237, 238, 241 e 367, tra gli altri, della Ley de Sociedades de Capital (legge sulle società di capitali), il creditore di una società commerciale che reclami il proprio credito di lavoro dinanzi ai giudici spagnoli competenti — i giudici del lavoro — abbia il diritto di esercitare simultaneamente dinanzi allo stesso organo giurisdizionale l’azione intentata nei confronti dell’impresa per ottenere il riconoscimento dei debiti di lavoro e, congiuntamente, l’azione nei confronti della persona fisica — l’amministratore della società — come responsabile in solido dei debiti societari, invocando l’inadempimento degli obblighi commerciali previsti da tali direttive e recepiti dalla LSC spagnola.
2)
Se la giurisprudenza della Sala de lo Social del Tribunal Supremo español (Sezione per le controversie in materia di lavoro del Tribunal Supremo spagnolo), di cui alle pronuncie SSTS (Social) 28-02-97 (RJ 1997\4220): 28-10-97 (RJ 1997\7680); 31-12-97 (RJ 1997\9644); 13-04-98 (RJ 1998\4577); 17-01-00 (RJ 2000\918); 9\06\00 (RJ 2000\5109): 8-05-02 e 20-12-12 (riassunta nel punto secondo di questa ordinanza dedicato alla giurisprudenza nazionale applicabile), possa integrare una violazione degli articoli 2, 6, 7 e 8 della direttiva 2009/101/CE e degli articoli 19 e 36 della direttiva 2012/30/UE, poiché statuisce che i giudici spagnoli del lavoro non possono applicare direttamente ai crediti di lavoro le garanzie previste da tali direttive comunitarie, recepite dagli articoli 236, 237, 238, 241, 367 e altri della LSC, per i creditori delle società commerciali qualora i massimi responsabili di queste ultime — persone fisiche- non soddisfino i requisiti formali di pubblicità degli atti societari essenziali, che sono previsti dalle direttive 2009/101 e 2012/30, e sono stati recepiti dalla LSC spagnola.
3)
Se la giurisprudenza della Sala de lo Social del Tribunal Supremo español (Sezione per le controversie in materia di lavoro del Tribunal Supremo spagnolo) di cui alle pronunce SSTS (Social) 28-02-97 (RJ 1997\4220); 28-10-97 (RJ 1997\7680); 31-12-97 (RJ 1997\9644); 13-04-98 (RJ 1998\4577); 17-01-00 (RJ 2000\918); 9\06\00 (RJ 2000\5109); 8-05-02 e 20-12-12 (riassunta nel punto secondo di questa ordinanza dedicato alla giurisprudenza nazionale applicabile), possa costituire una violazione degli articoli 20 e 21, in combinato disposto con l’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto costringe il titolare di crediti di lavoro — lavoratore subordinato — ad avviare due procedimenti giurisdizionali — prima dinanzi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del proprio credito di lavoro nei confronti dell’impresa e successivamente dinanzi al giudice per le controversie in materia civile/commerciale, per ottenere la garanzia in solido dell’amministratore societario o di altre persone fisiche — mentre tale requisito non è previsto per nessun altro tipo di creditore — indipendentemente dalla natura del credito — né dalle direttive 2009/101/CE e 2012/30/UE, né tantomeno dalla normativa interna (LSC) che ha recepito tali disposizioni comunitarie.
(1) Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 258, pag. 11).
(2) Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 315, pag. 74).