22.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 305/12
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 2 maggio 2016 — Saale Kareda/Stefan Benkö
(Causa C-249/16)
(2016/C 305/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Saale Kareda
Resistente: Stefan Benkö
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) (in breve: il «regolamento n. 1215/2012») debba essere interpretato nel senso che una domanda di rimborso (diritto alla compensazione/diritto di regresso) proposta da un soggetto che è debitore sulla base di un contratto (comune) di credito stipulato con una banca e che ha sostenuto da solo le rate del mutuo, contro l’altro debitore di detto contratto costituisca un diritto (secondario) derivato dal contratto di credito in parola.
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
2)
Se il luogo dell’adempimento della domanda di rimborso (diritto alla compensazione/diritto di regresso) proposta da un debitore contro l’altro debitore sulla base del contratto di credito sottostante debba essere determinato
a.
in base all’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 («prestazione di servizi») o
b.
a norma dell’articolo 7, punto 1, lettera c), in combinato disposto con la lettera a), del regolamento n. 1215/2012 in base alla lex causae.
3)
In caso di risposta affermativa alla seconda questione, sub a:
Se la concessione del credito da parte della banca costituisca la prestazione contrattuale caratteristica del contratto di credito e se il luogo di adempimento vada determinato, di conseguenza, ai fini della prestazione del servizio in parola, a norma dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 in base alla sede della banca qualora la concessione del credito sia intervenuta soltanto in tal luogo.
In caso di risposta affermativa alla seconda questione, sub b:
4)
Se, ai fini della determinazione del luogo dell’adempimento della prestazione contrattuale non adempiuta, sia determinante, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012
a.
il momento della contrazione del prestito da parte di entrambi i debitori (marzo 2007) oppure
b.
il rispettivo momento in cui il soggetto, debitore in forza del contratto di credito e avente diritto al regresso, ha effettuato a favore della banca i pagamenti da cui trae origine il suo diritto di regresso (da giugno 2012 a giugno 2014).
(1) GU L 351, pag. 1.
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