16.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 296/19
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 3 maggio 2016 — Glencore Grain Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
(Causa C-254/16)
(2016/C 296/24)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Glencore Grain Hungary Kft.
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 183 della direttiva 2006/112 (1) debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in base alla quale il termine per il rimborso dell’eccedenza di IVA è prorogato sino al giorno della notifica del verbale redatto a seguito di una verifica nel caso in cui, nell’ambito della verifica fiscale avviata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso, è stata comminata al soggetto passivo un’ammenda per mancato adempimento.
2)
Se, tenuto conto dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, l’articolo 183 della direttiva IVA osti a una normativa nazionale che, in caso di ritardata concessione di un importo, esclude il versamento di interessi di mora nel caso in cui, nell’ambito della verifica relativa alla concessione del suddetto importo, il soggetto passivo sia stato sanzionato dall’autorità rispetto all’obbligo di collaborazione benché la verifica, durata diversi anni, si sia protratta a lungo per ragioni che non sono imputabili prevalentemente al soggetto passivo.
3)
Se l’articolo 183 della direttiva 2006/112 e il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che la richiesta di pagamento degli interessi sulle imposte trattenute o non rimborsate in violazione del diritto dell’Unione costituisce un diritto soggettivo che trae origine direttamente dal diritto dell’Unione stesso cosicché la violazione del diritto dell’Unione è sufficiente per azionare un diritto al riconoscimento di interessi dinanzi ai giudici e alle altre autorità degli Stati membri.
4)
Qualora il giudice del rinvio, tenendo conto della risposta fornita alle questioni che precedono, dovesse concludere nel procedimento principale che la normativa nazionale dello Stato membro è contraria all’articolo 183 della direttiva IVA, se detto giudice agisca in maniera conforme al diritto dell’Unione nel ritenere che il rifiuto di riconoscere interessi di mora nelle decisioni delle autorità degli Stati membri contrasti con l’articolo 183 della direttiva IVA.
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).