4.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 243/24
Impugnazione proposta il 12 maggio 2016 dalla Schenker Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 febbraio 2016, causa T-265/12: Schenker Ltd/Commissione europea.
(Causa C-263/16 P)
(2016/C 243/25)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Schenker Ltd (rappresentanti: F. Montag, Rechtsanwalt, F. Hoseinian, avocat, M. Eisenbarth, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016, causa T-265/12 Schenker Ltd/Commissione europea;
—
annullare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) della decisione della Commissione del 28 marzo 2012 nel caso COMP/39462 — Trasporto di merci (in prosieguo: la «decisione»). o in subordine rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
—
annullare o, in subordine, ridurre le ammende fissate all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale; e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere i seguenti motivi di impugnazione:
1.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel giungere alla conclusione che la Commissione era legittimata a basarsi sulla domanda di immunità della Deutsche Post, che il principio del divieto della doppia rappresentanza non era stato violato e che la Commissione non aveva l’obbligo di svolgere indagini sull’eventuale violazione di detto principio.
2.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretare l’articolo 1 del regolamento 141/62 (1) come non applicabile al comportamento relativo al nuovo sistema di esportazione del Regno Unito («UK New Export System»).
3.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel giungere alla conclusione che il comportamento relativo all’«UK New Export System», sebbene limitato alle maggiorazioni per un servizio di deposito riguardante spedizioni dal Regno Unito verso Paesi esterni al SEE, poteva pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati membri.
4.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel giungere alla conclusione che la Commissione non aveva violato l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il principio di buona amministrazione e l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), laddove ha deciso di non considerare la società The Brink's Company quale responsabile in solido con la ricorrente (in quanto successore della BAX Global Ltd. (UK) per il comportamento relativo all’«UK New Export System».
5.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto, snaturando il contenuto della decisione, eccedendo le competenze ad esso attribuite dall’articolo 264 TFUE e omettendo di effettuare un bilanciamento nell’ambito dell’applicazione del principio di proporzionalità, nel giungere alla conclusione che la Commissione non aveva violato l’articolo 23 del regolamento 1/2003 (2) né i principi di proporzionalità e di adeguatezza della pena all’infrazione nel calcolo delle ammende.
6.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel confermare i tassi di riduzione applicati dalla Commissione ai sensi della Comunicazione sulla cooperazione del 2006 (3) e ha snaturato il contenuto della decisione.
(1) CEE: Regolamento n. 141 del Consiglio relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti
GU 124, pag. 2751
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato
GU L 1, pag. 1
(3) Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese
GU C 298, pag. 17