4.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 243/25
Impugnazione proposta il 12 maggio 2016 da Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (H.K.) Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 febbraio 2016, causa T-267/12, Deutsche Bahn AG e a./Commissione europea
(Causa C-264/16 P)
(2016/C 243/26)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (H.K.) Ltd (rappresentanti: F. Montag, F. Hoseinian, M. Eisenbarth, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016, causa T-267/12, Deutsche Bahn AG e a./Commissione europea;
—
annullare gli articoli 1, paragrafo 2, lettera g), 1, paragrafo 3, lettera b), e 1, paragrafo 4, lettera h), della decisione della Commissione del 28 marzo 2012 relativa alla causa COMP/39462 - Freight Forwarding (la «decisione») o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale;
—
annullare o, in subordine, ridurre le ammende di cui agli articoli 2, paragrafo 2, lettera g), 2, paragrafo 3, lettera a), 2, paragrafo 3, lettera b) e 2, paragrafo 4, lettera h) della decisione o, in ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale; e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi:
1.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto, in quanto ha concluso che la Commissione era legittimata a fondarsi sulla richiesta di immunità della Deutsche Post, che il principio del divieto di doppia rappresentanza non è stato violato e che la Commissione non era tenuta a verificare una possibile violazione di detto principio.
2.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto, poiché ha interpretato l’articolo 1 del regolamento 141/62 (1) come inapplicabile al comportamento relativo all’«Advance Manifest System».
3.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto, in quanto ha concluso che la Commissione non ha violato l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il principio di buona amministrazione e l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), quando ha statuito che le società The Brink’s e Schenker China Ltd. (quale successore della BAX Global (China) Co. Ltd.) non dovevano essere considerate congiuntamente e solidalmente responsabili per il comportamento relativo al «Chinese Currency Adjustment Factor».
4.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto snaturando il contenuto della decisione, oltrepassando le competenze attribuitegli dall’articolo 264 TFUE e non effettuando una ponderazione nell’applicazione del principio di proporzionalità, allorché ha concluso che la Commissione non aveva violato l’articolo 23 del regolamento 1/2003 del regolamento 1/2003 (2) e il principio di proporzionalità e il principio secondo cui, nel calcolo dell’ammenda, la pena deve essere adeguata all’infrazione.
5.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto, dal momento che ha confermato i tassi di riduzione della Commissione di cui alla comunicazione Leniency del 2006 (3). Il Tribunale ha snaturato il contenuto della decisione e ha violato i diritti di difesa delle ricorrenti.
(1) CEE: Regolamento n. 141 del Consiglio relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti (GU 1962, L 124, pag. 2751)
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1)
(3) Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU L 298, pag. 17)