18.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 260/31
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) il 13 maggio 2016 – Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
(Causa C-266/16)
(2016/C 260/39)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parti
Ricorrente: Western Sahara Campaign UK
Resistenti: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs
Questioni pregiudiziali
1)
Se nell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, (GU 2000 L 170, pag. 2) (in prosieguo: l’«accordo d’associazione con il Marocco») approvato con decisione del Consiglio e della Commissione 2000/204/CE (1), CECA, i riferimenti al «Marocco» negli articoli 9, 17 e 94 e nel protocollo n. 4 si riferiscano esclusivamente al territorio sovrano del Marocco, come riconosciuto dalle Nazioni Unite e dall’Unione europea (in prosieguo: l’«UE») e, pertanto, ostino a che prodotti originari del Sahara occidentale siano importati nell’UE esenti da dazi doganali ai sensi dell’accordo di associazione con il Marocco.
2)
Ove i prodotti originari del Sahara occidentale possano essere importati nell’UE esenti da dazi doganali ai sensi dell’accordo d’associazione con il Marocco, se quest’ultimo sia valido, in considerazione dell’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del Trattato sull’Unione europea di contribuire all’osservanza dei principi pertinenti di diritto internazionale e al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e dei limiti in cui l’accordo d’associazione con il Marocco sia stato concluso a beneficio del popolo saharawi, in suo nome, secondo i suoi desideri e/o in consultazione con i suoi rappresentanti riconosciuti.
3)
Se l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’UE e il Regno del Marocco (approvato e attuato dal regolamento del Consiglio 764/2006 (2), dalla decisione del Consiglio 2013/785/UE (3), e dal regolamento del Consiglio 1270/2013 (4)) sia valido, in considerazione dell’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del Trattato sull'Unione europea di contribuire all’osservanza dei principi pertinenti del diritto internazionale e al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e dei limiti in cui l’accordo di associazione con il Marocco sia stato concluso a favore del popolo saharawi, in suo nome, secondo i suoi desideri e/o in consultazione con i suoi rappresentanti riconosciuti.
4)
Se la [ricorrente] sia legittimata ad impugnare la validità degli atti dell’UE sulla base di una presunta violazione del diritto internazionale da parte dell’UE, con particolare riguardo alle seguenti circostanze:
a)
il fatto che, sebbene ai sensi del diritto nazionale la [ricorrente] sia legittimata ad impugnare la validità degli atti dell’UE, non vanta alcun diritto ai sensi del diritto dell'UE; e/o
b)
il principio affermato nella causa dell’oro monetario preso a Roma nel 1943 (Raccolta della CIG del 1954), secondo cui la Corte internazionale di giustizia non può formulare conclusioni che censurino la condotta o pregiudichino i diritti di uno Stato che non è parte di un procedimento dinanzi alla Corte e non ha accettato di essere vincolato dalle decisioni della stessa.
(1) Decisione del Consiglio e della Commissione, del 24 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 70, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (GU L 141, pag. 1).
(3) Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco (GU L 349, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1270/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca fra l’Unione europea e il Regno del Marocco (GU L 328, pag. 40).