1.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 279/16
Impugnazione proposta il 13 maggio 2016 dalla Binca Seafoods GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'11 marzo 2016, causa T-94/15, Binca Seafoods GmbH/Commissione europea
(Causa C-268/16 P)
(2016/C 279/22)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Binca Seafoods GmbH (rappresentante: H. Schmidt, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia,
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annullare l’ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2016 nella causa T-94/15 e
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l’alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l’uso nell’acquacoltura biologica (1).
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione è diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’11 marzo 2016 nella causa T-94/15, che ha respinto in quanto irricevibile il ricorso di annullamento della ricorrente avverso il regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l’alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l’uso nell’acquacoltura biologica, unitamente alla domanda di annullare altresì tale regolamento.
La ricorrente lamenta una violazione dei suoi diritti fondamentali di difesa di cui al Titolo VI, articolo 47, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il ricorso di annullamento sarebbe sostanzialmente ricevibile in base al diritto primario dell’Unione europea. Il diritto fondamentale di cui all’articolo 47, prima frase, sarebbe volto a consentire l’efficace azionabilità degli strumenti di ricorso ammissibili. L’ordinanza del Tribunale violerebbe il diritto della ricorrente a un ricorso effettivo inteso quale tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, prima frase, della Carta.
La ricorrente deduce una violazione del suo diritto fondamentale di cui all’articolo 47, seconda frase, della Carta, in quanto risulterebbe violato il suo diritto fondamentale alla non discriminazione di cui all’articolo 21 della Carta, nonché il suo diritto fondamentale alla tutela della libertà d’impresa di cui all’articolo 16 della Carta, senza che il suo ricorso sia stato trattato come rimedio giurisdizionale effettivo. Il Tribunale avrebbe irragionevolmente riqualificato l’obiettivo del suo ricorso, vale a dire ottenere protezione contro i concorrenti, nel diverso obiettivo di poter beneficiare del regime transitorio prorogato, il che non costituiva tuttavia lo scopo del ricorso di annullamento.
La ricorrente lamenta una sua discriminazione quale fornitrice di prodotti di acquacoltura del pangasio in Vietnam nei confronti dei fornitori di prodotti di acquacoltura animale, in particolare quelli dell’Unione europea, per i quali il regime transitorio è esteso a opera del regolamento impugnato oltre la fine del 2015, mentre quello riguardante il pangasio è giunto a termine.
La ricorrente contesta che, in conseguenza di un privilegio arbitrario, i suoi concorrenti potrebbero proporre i propri prodotti con l’indicazione «Bio», mentre ciò non le è consentito. Essa ritiene che sussista un vantaggio competitivo sleale e ingiustificato dei concorrenti, che, sebbene non soddisfino completamente i requisiti del diritto dell’Unione in materia di prodotti biologici, potrebbero utilizzare l’indicazione «Bio». La ricorrente chiede la parità di trattamento da parte del legislatore dell’Unione.
Essa lamenta una violazione del principio generale di uguaglianza sancito dall’articolo 20 della Carta, nonché una discriminazione ai sensi dell’articolo 21. Essa deduce altresì una violazione del suo diritto fondamentale alla tutela della liberta d’impresa di cui all’articolo 16 della Carta.
(1) GU L 365, pag. 97.