18.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 260/33
Impugnazione proposta il 17 maggio 2016 dalla Società cooperativa Amrita arl e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 marzo 2016, causa T-439/15, Amrita e a./Commissione
(Causa C-280/16 P)
(2016/C 260/41)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Soc. coop. Amrita arl; Cesi Marta; Comune Agricola Lunella - Soc. mutua coop. arl; Rollo Olga; Borrello Claudia; Società agricola Merico Maria Rosa di Consiglia, Marta e Vito Lisi; Marzo Luigi; Stasi Anna Maria; Azienda Agricola Crie di Miggiano Gianluigi; Castriota Maria Grazia; Azienda Agricola di Cagnoni Fiorella; Azienda Agricola Spirdo ss agr.; Impresa Agricola Stefania Stamerra; Azienda Agricola Clemente Pezzuto di Pezzuto Francesco; Simone Cosimo Antonio; Masseria Alti Pareti Soc. agr. arl (rappresentanti: L. Paccione, V. Stamerra, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
—
annullare con rinvio l’Ordinanza impugnata, ove occorra con declaratoria della piena legittimazione ad agire delle ricorrenti;
—
condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’appello le ricorrenti invocano i seguenti motivi:
1.
Primo motivo: Errore di diritto. Valutazione inesatta dei fatti rilevanti. Insufficienza ed erroneità della motivazione in relazione ai paragrafi 12-22 dell’Ordinanza impugnata
L’Ordinanza impugnata muove dall’erroneo presupposto che le ricorrenti abbiano chiesto l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125, pag. 36), nella sua integrità, anziché, come in effetti è avvenuto, per le sole parti specifiche meglio indicate in atto introduttivo e nella memoria di replica all’avversa eccezione di irricevibilità.
2.
Secondo motivo: Errore di diritto. Valutazione inesatta dei fatti rilevanti. Insufficienza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione
L’Ordinanza impugnata afferma erroneamente che la decisione della Commissione imporrebbe misure esecutive dello Stato italiano con riferimento alla delimitazione della zona infetta da Xylella fastidiosa. A smentire tale assunto v’è la circostanza pacifica che la decisione qualifica inderogabilmente come zona infetta tutta la provincia amministrativa di Lecce che ha confini territoriali già tracciati sulle mappe.
3.
Terzo motivo: Illegittimità del paragrafo 25 anche in relazione al paragrafo 21 dell’Ordinanza impugnata: contraddittorietà, erroneità e manifesta infondatezza della motivazione
La motivazione addotta dal Tribunale al paragrafo 21 dell’Ordinanza impugnata afferma che per valutare se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione si deve far riferimento alla posizione della persona che invoca il diritto di ricorso. Lo stesso Tribunale nel successivo paragrafo 25 deroga a tale criterio ermeneutico in sede di delibazione negativa della legittimazione attiva dei ricorrenti.
4.
Quarto motivo: Errore di diritto. Valutazione inesatta dei fatti rilevanti. Insufficienza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione
II Tribunale, da un lato, afferma che il Ministero delle Politiche Agricole italiano avrebbe adottato con Decreto misure esecutive degli articoli 4, 6 e 7 della decisione della Commissione, dall’altro prende contraddittoriamente atto che alcune misure della decisione della Commissione non sono comprese nel detto Decreto.
5.
Quinto motivo: Errore di diritto. Valutazione inesatta dei fatti rilevanti. Insufficienza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione
II paragrafo 24 dell’Ordinanza impugnata omette di considerare l’effettivo contenuto del ricorso introduttivo nel quale si impugnano l’articolo 6, paragrafo 4, e l’articolo 7, paragrafo 4 della decisione, con riferimento all’obbligo di trattamenti fitosanitari vietati in agricoltura biologica, obbligo integrante misura auto-esecutiva che lede direttamente le aziende ricorrenti che perderebbero, in ragione di essa, la certificazione biologica in loro possesso.
6.
Sesto motivo: Errore di diritto. Valutazione inesatta dei fatti rilevanti. Insufficienza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione
I paragrafi 33 e 34 dell’Ordinanza impugnata ignorano la prova documentale acquisita in processo circa la lesione individuale che subiscono le ricorrenti per effetto delle misure impugnate.
7.
Settimo motivo: Errore di diritto. Omessa pronuncia sul tema della lesione diretta per effetto delle misure impugnate
Il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla oggettiva sussistenza della lesione diretta che patiscono le aziende appellanti per effetto delle misure auto-esecutive della Commissione impugnate.