29.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 314/9
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien (Austria) il 20 maggio 2016 — RMF Financial Holdings Sàrl/Heta Asset Resolution AG
(Causa C-282/16)
(2016/C 314/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti
Ricorrente: RMF Financial Holdings Sàrl
Resistente: Heta Asset Resolution AG
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 2, paragrafo 1, punti 2 e 23, della direttiva 2014/59/UE (1), che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, secondo cui un «ente creditizio» rappresenta un’impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto (=ente CRR), debba essere interpretato nel senso che la sfera di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE ricomprenda parimenti un organismo di liquidazione (società di liquidazione) ormai privo di concessione ai sensi del diritto bancario per l’esercizio di attività bancarie ovvero che, sulla base di concessione ex lege, possa svolgere unicamente attività (bancaria) destinata esclusivamente alle attività di liquidazione di portafoglio.
2)
In caso di risposta negativa alla questione sub 1): se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24/CE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (nel testo di cui all’articolo 117, punto 1, della direttiva 2014/59/UE) debba essere interpretato nel senso che un provvedimento di abbattimento del valore nominale di titoli disposto da un’autorità amministrativa nazionale produca tutti i suoi effetti, senza ulteriori formalità, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, anche alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [anche in caso di risposta negativa alla questione sub 1)].
3)
In caso di risposta negativa alla questione sub 1): se la libera circolazione dei capitali di cui all’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, sancita dal diritto dell’Unione, osti a una disposizione nazionale la quale estenda l’ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE ad un organismo di liquidazione (società di liquidazione) ormai privo di concessione ai sensi del diritto bancario per l’esercizio di attività bancarie ovvero che, sulla base di concessione ex lege, possa svolgere unicamente attività (bancaria) destinata esclusivamente alle attività in liquidazione di portafoglio.
4)
In caso di risposta negativa alla questione sub 1): se il diritto dell’Unione, tenuto conto del principio dell’«effetto utile» e del principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che il provvedimento di abbattimento del valore nominale di titoli, disposto da un’autorità amministrativa nazionale debba essere riconosciuto anche in un altro Stato membro qualora le disposizioni di cui alla direttiva 2014/59/UE, ai sensi del diritto nazionale, si applichino anche nei confronti di un ente che, al momento dell’entrata in vigore della direttiva 2014/59/UE il 2 luglio 2014, costituisse ancora un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (ente CRR) pur avendo perso tale status già anteriormente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/59/UE nel diritto nazionale del 31 dicembre 2014.
5)
In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se il binomio terminologico «passività garantita» di cui agli articoli 2, paragrafo 1, punto 67, e 44, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, con particolare riguardo all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva medesima, debba essere interpretato nel senso che ricomprenda parimenti passività in relazione alle quali un ente locale di diritto pubblico (nel caso in questione: il Land austriaco della Carinzia) abbia assunto, ex lege, una garanzia solidale.
6)
In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se gli articoli 43, paragrafo 2, lettera b), e 59, paragrafi 3, lettera b), e 4, della direttiva 2014/59/UE debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una disposizione nazionale per effetto della quale trovi applicazione una misura corrispondente allo strumento del bail-in, di cui all’articolo 43 della direttiva medesima, in un’ipotesi in cui il ripristino della sostenibilità economica dell’ente non possa più ragionevolmente prospettarsi, in cui sia escluso il trasferimento ad un ente-ponte di servizi rilevanti a livello sistematico e sia parimenti esclusa l’alienazione a terzi di altre parti dell’azienda, ove l’ente stesso provveda peraltro esclusivamente alla gestione di attività, diritti e passività ai fine della realizzazione ordinata, attiva e ottimale di tali singole attività, diritti e passività (liquidazione di portafoglio). Se, a fronte di circostanze di tal genere, alla luce delle disposizioni della direttiva 2014/59/UE, sia prioritaria la liquidazione di tale organismo di liquidazione (società di liquidazione) nell’ambito di una procedura d’insolvenza ordinaria?
(1) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, pag. 190).
(2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, pag. 1).
(3) Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125, pag. 15).