19.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 343/22
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 24 maggio 2016 — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
(Causa C-290/16)
(2016/C 343/34)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
Resistente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Questioni pregiudiziali
1)
Se la disposizione dell’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento (CE) n. 1008/2008 (1) debba essere interpretata nel senso che i vettori aerei devono specificare, al momento della pubblicazione della loro tariffa aerea passeggeri e nell’importo dagli stessi effettivamente sostenuto, le tasse menzionate alle lettere b), c) e d), i diritti aeroportuali, nonché gli altri diritti, tasse o supplementi e non devono pertanto includerli parzialmente nelle loro tariffe di cui alla lettera a) di detta disposizione.
2)
Se la disposizione dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 debba essere interpretata nel senso che essa osti all’applicazione di una normativa nazionale sul diritto delle condizioni generali di contratto avente il suo fondamento nel diritto dell’Unione, a termini della quale non non possa essere chiesto il pagamento di specifiche spese di gestione a clienti che abbiano annullato un volo o non si siano presentati.
(1) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293, pag. 3).