22.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 305/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 8 de Barcelona (Spagna) il 23 maggio 2016 — Schweppes S.A./Exclusiva Ramírez S.L. e altri
(Causa C-291/16)
(2016/C 305/19)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil n. 8 de Barcelona
Parti
Attrice: Schweppes S.A.
Convenute: Exclusivas Ramírez S.L., Red Paralela S.L., Carboniques Montaner S.L., Orangina Schweppes Holding BV y Schweppes International Ltd
Questioni pregiudiziali
1)
Se sia compatibile con l’articolo 36 del Trattato su funzionamento dell’Unione europea (1) con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE (2) e con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2436 (3) il fatto che il titolare di un marchio in uno o più Stati membri impedisca l’importazione parallela o l’immissione in commercio di prodotti recanti un marchio identico o praticamente identico, di proprietà di un terzo, provenienti da un altro Stato membro, nel caso in cui detto titolare abbia rafforzato un’immagine di marchio globale associato allo Stato membro di origine dei prodotti che intende vietare.
2)
Se sia compatibile con l’articolo 36 del Trattato su funzionamento dell’Unione europea con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE e con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2436 la vendita di un prodotto, recante un marchio notorio, all’interno dell’Unione nel caso in cui i titolari del marchio registrato mantengano un’immagine globale di marchio nell’intero SEE tale da ingenerare confusione nel consumatore medio riguardo all’origine commerciale del prodotto.
3)
Se sia compatibile con l’articolo 36 del Trattato su funzionamento dell’Unione europea, con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE e con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2436 il fatto che il titolare di marchi nazionali identici o simili in vari Stati membri si opponga all’importazione in uno Stato membro, in cui è titolare del marchio, di prodotti designati con un marchio identico o simile al suo e provenienti da uno Stato membro in cui non è titolare, quando almeno in un altro Stato membro in cui è titolare del marchio abbia acconsentito, espressamente o tacitamente, all’importazione dei medesimi prodotti.
4)
Se sia compatibile con, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE, con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2436 e con l’articolo 36 del Trattato su funzionamento dell’Unione europea il fatto che il titolare A di un marchio X di uno Stato membro si opponga all’importazione di prodotti designati da detto marchio, nel caso in cui tali prodotti provengano da un altro Stato membro in cui è stato registrato un marchio identico a X (Y) da parte di un altro titolare B che lo commercializza e:
—
i due titolari A e B intrattengano intensi rapporti commerciali ed economici, sebbene non di stretta dipendenza per lo sfruttamento congiunto del marchio X;
—
i due titolari A e B perseguano una strategia di marchio coordinata rafforzando deliberatamente di fronte al pubblico un’apparenza o immagine di marchio unico e globale; o
—
i due titolari A e B intrattengano intensi rapporti commerciali ed economici, sebbene non di stretta dipendenza per lo sfruttamento congiunto del marchio X, e perseguano inoltre una strategia di marchio coordinata rafforzando deliberatamente di fronte al pubblico un’apparenza o immagine di marchio unico e globale.
(1) GU C 202 del 7.6.2002.
(2) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25).
(3) Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).