22.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 305/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 25 maggio 2016 — Sharda Europe, B. V. B. A./Administración del Estado, Syngenta Agro, S.A.
(Causa C-293/16)
(2016/C 305/20)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta
Parti
Ricorrente: Sharda Europe, B. V. B. A.
Resistenti: Administración del Estado, Syngenta Agro, S.A.
Questioni pregiudiziali
1)
Esistendo una divergenza tra le diverse versioni linguistiche dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/69/CE (1), della Commissione, del 1o luglio 2008, nonché una possibile discordanza con il considerando 7 della medesima direttiva, si sottopone alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
Se la data del 31 dicembre 2008 prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/69/CE della Commissione, del 1o luglio 2008, nella sua versione in lingua spagnola, vada intesa nel senso che indica la scadenza del termine per lo svolgimento del riesame da parte degli Stati membri, o che indica il termine ultimo per l’iscrizione nell’elenco di cui all’allegato I della direttiva 91/414/CEE (2) delle sostanze attive da sottoporre a riesame, oppure che indica l’ultimo giorno utile per presentare la corrispondente domanda di iscrizione.
2)
Se la locuzione «entro e non oltre il 31 dicembre 2008» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/69/CE costituisca un termine perentorio stante il fine tutelato con il sistema stabilito dalla direttiva 91/414/CE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che non può essere prorogato dagli Stati membri, cosicché il suo calcolo è quello fissato nella direttiva stessa.
3)
Per il caso in cui si ritenesse che detto termine sia prorogabile, se una proroga possa essere giustificata per ragioni oggettive di forza maggiore o se, considerando che il mandato di cui all’articolo 3 è rivolto agli Stati membri, questi ultimi possano ampliare detto termine conformemente alla normativa nazionale, secondo le fattispecie e i requisiti deducibili da quest’ultima.
(1) Direttiva 2008/69/CE della Commissione, del 1o luglio 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen (GU L 172 del 2.7.2008, pag. 9).
(2) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
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