8.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 287/14
Impugnazione proposta il 25 maggio 2016 dalla Dextro Energy GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 marzo 2016, causa T-100/15, Dextro Energy GmbH & Co. KG/Commissione europea
(Causa C-296/16 P)
(2016/C 287/18)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dextro Energy GmbH & Co. KG (rappresentanti: M. Hagenmeyer e T. Teufer, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 marzo 2016, causa T-100/15.
Nell’ipotesi in cui l’impugnazione dovesse essere dichiarata fondata, si chiede che la Corte voglia accogliere integralmente le conclusioni presentate in primo grado, segnatamente:
1.
annullare il regolamento (UE) 2015/8 (1) della Commissione, del 6 gennaio 2015, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini;
2.
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Anzitutto, la ricorrente lamenta l’erroneo criterio di valutazione del Tribunale.
Ritenendo che l’esercizio del potere discrezionale, da parte della convenuta, con riferimento a «elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi» sia soggetto soltanto a un controllo di abusività, il Tribunale avrebbe rinunciato ex ante a un ampio ambito del controllo dell’esercizio del potere discrezionale, controllo che dovrebbe in realtà essere svolto dal Tribunale e dalla Corte. Il Tribunale e la Corte non sarebbero limitati a un mero controllo di abusività dell’esercizio del potere discrezionale da parte della convenuta. Anzi, un giudice potrebbe e dovrebbe esaminare se la convenuta abbia interpretato correttamente le prescrizioni del legislatore europeo di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1924/2006 e se essa abbia in tal modo correttamente esercitato il suo potere discrezionale. L’esame del giudice comprenderebbe anche tutte le forme di violazione del potere discrezionale. Così non sarebbe avvenuto a causa dell’erronea ponderazione e valutazione degli «altri fattori legittimi attinenti alla questione in esame».
Inoltre, la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1924/2006 e deduce al riguardo tre motivi.
In primo luogo, il rifiuto di autorizzare le indicazioni sulla salute controverse si baserebbe su errori di valutazione della convenuta. Ciò risulterebbe anzitutto dalla gerarchia dei fattori legittimi e pertinenti prevista all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1924/2006. Non ogni considerazione di un fattore legittimo e pertinente potrebbe giustificare anche il rifiuto dell’autorizzazione di indicazioni sulla salute oggettivamente corrette e sufficientemente fondate dal punto di vista scientifico. La ricorrente sostiene che, ai sensi del considerando 17 del regolamento, essi non possono costituire l’«aspetto principale» della decisione di autorizzazione. Nel caso di indicazioni sulla salute si dovrebbe «tener conto», come «aspetto principale», della «fondatezza scientifica». Tale ponderazione sarebbe suffragata altresì dall’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1924/2006. Al primo posto sarebbe ivi menzionato il parere dell’Autorità.
In secondo luogo, la convenuta avrebbe esercitato erroneamente il suo potere discrezionale ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1924/2006 altresì per il motivo che avrebbe erroneamente ritenuto che le indicazioni della ricorrente potrebbero trasmettere «ai consumatori un messaggio contraddittorio e tale da creare confusione». L’indicazione degli effetti dimostrati del glucosio non significherebbe né che si debba consumare zucchero o che se ne debba consumare di più, né che terzi non consiglino di ridurre il consumo di zuccheri. Non si tratterebbe, quindi, di una contraddizione — in particolare nella misura in cui ci si riferisce a uomini e donne attivi, in buona salute e ben allenati alla resistenza, menzionati nelle domande.
In terzo luogo, risulterebbe un ulteriore errore di valutazione della convenuta nell’ambito dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1924/2006 per il motivo che essa avrebbe erroneamente ritenuto che le indicazioni della ricorrente fossero ambigue e fuorvianti. Per poter ingannare il consumatore medio avveduto i dati della ricorrente attinenti alla salute dovrebbero essere idonei a indurlo in errore. Esattamente ciò non avverrebbe nel caso di specie.
La ricorrente fa valere, poi, la violazione del principio di proporzionalità.
Il rifiuto, da parte della convenuta, dell’autorizzazione delle indicazioni della ricorrente sulla salute violerebbe il principio di proporzionalità. La convenuta, in quanto organo dell’Unione europea, sarebbe vincolata, nell’esercizio del suo potere discrezionale, al principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, primo comma, del TUE. Qualora principi nutrizionali e sanitari generalmente accettati costituiscano l’unico motivo di rifiuto dell’autorizzazione delle indicazioni della ricorrente sulla salute, senza che le concrete circostanze del caso di specie siano tenute in considerazione in modo sufficiente, ne conseguirebbe una violazione del principio di proporzionalità. Ciò in quanto i principi generali non renderebbero necessario rifiutare le domande nel caso concreto, ma semmai raccomanderebbero condizioni d’impiego specifiche e regole di etichettatura, come misura più tenue. Varrebbe altresì quanto segue: anche dal punto di vista della nutrizione e della salute il divieto totale e illimitato, derivante dal rifiuto dell’autorizzazione, di indicazioni sulla salute oggettivamente corrette e sufficientemente fondate dal punto di vista scientifico non costituirebbe un criterio adeguato al fine di realizzare un elevato livello di tutela dei consumatori.
Infine, la ricorrente lamenta la violazione del principio di parità di trattamento.
Il rifiuto dell’autorizzazione delle indicazioni sulla salute richieste violerebbe manifestamente anche il principio di parità di trattamento. La convenuta agirebbe in modo diverso in relazione ad autorizzazioni in casi comparabili, nonostante l’insussistenza di motivi oggettivi che giustifichino una disparità di trattamento.
(1) GU L 3, pag. 6.