18.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 260/35
Impugnazione proposta il 26 maggio 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 marzo 2016, causa T-103/14, Frucona Košice a.s./Commissione europea
(Causa C-300/16 P)
(2016/C 260/43)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, T. Maxian Rusche, B. Stromsky, K. Walkerová, agenti)
Altra parte nel procedimento: Frucona Košice a.s.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 marzo 2016, notificata alla Commissione in pari data, causa T-103/14, Frucona Košice a.s./Commissione europea;
—
pronunciarsi sul ricorso di primo grado e respingere il ricorso in quanto infondato in diritto, e
—
condannare la convenuta e ricorrente in primo grado alle spese del procedimento.
In subordine, la Commissione chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 marzo 2016, notificata alla Commissione in pari data, causa T-103/14, Frucona Košice a.s./Commissione europea;
—
rinviare la causa al Tribunale affinché esamini il secondo motivo e, nei limiti in cui ciò sia necessario, il terzo motivo e il quarto motivo in primo grado, e
—
riservare le spese del procedimento di primo grado e di impugnazione.
Motivi e principali argomenti
La Commissione considera che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata sulla base dei seguenti motivi vertenti, in primo luogo, sull’applicabilità del criterio del creditore privato e, in secondo luogo, sull’applicazione del criterio del creditore privato.
Per quanto riguarda l’applicabilità del criterio del creditore privato, la Commissione deduce tre motivi di impugnazione. Il primo verte sull’errata interpretazione della decisione controversa; il secondo verte su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE con riferimento all’applicabilità del criterio del creditore privato e il terzo verte sull’errata applicazione della res iudicata.
La sentenza impugnata considera che il criterio del creditore privato è applicabile, anche laddove lo Stato membro sostenga nel procedimento amministrativo, sulla base di argomentazioni dettagliate, che l’autorità pubblica non ha agito sulla base di considerazioni che guiderebbero un soggetto che partecipa in un’economia di mercato, fino a che un interessato fa valere il contrario. Secondo l’interpretazione, da parte della Commissione, della giurisprudenza, la posizione dello Stato membro è di essenziale importanza allorché si tratta dell’applicabilità del criterio del creditore privato.
Per quanto riguarda l’applicazione del criterio del creditore privato, la Commissione deduce due motivi di impugnazione. Il primo verte sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE con riferimento all’applicazione del criterio del creditore privato. Il secondo motivo concerne il fatto che il Tribunale ha erroneamente interpretato l’obbligo di procedere ad un esame diligente e imparziale dell’asserito aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Il Tribunale richiede che la Commissione ricostruisca d’ufficio la condotta dell’ipotetico creditore privato ideale, razionale e pienamente informato. Inoltre, tale requisito sussiste indipendentemente da ciò che lo Stato membro interessato ha effettivamente fatto oppure detto. Secondo l’interpretazione, da parte della Commissione, della giurisprudenza, quest’ultima non impone alla Commissione di raccogliere essa stessa gli elementi di prova e le informazioni che un creditore privato razionale avrebbe raccolto prima di effettuare la sua valutazione, quando l’autorità di cui trattasi non lo ha fatto. Piuttosto, il suo compito è limitato a verificare se, soggettivamente, l’autorità pubblica, sulla base della sua condotta nonché degli elementi di prova e delle informazioni che ha avuto effettivamente a sua disposizione nel prendere la sua decisione, abbia agito come un creditore privato in una situazione il più vicina possibile a quella dell’autorità pubblica nell’adottare la decisione di concedere la misura di cui trattasi.