25.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 270/32
Impugnazione proposta il 26 maggio 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 marzo 2016, causa T-586/14, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd/Commissione europea
(Causa C-301/16 P)
(2016/C 270/36)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, L. Flynn, agenti)
Altra parte nel procedimento: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 marzo 2016, notificata alla Commissione il 17 marzo 2016, nella causa T-586/14, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd/Commissione;
—
respingere la prima parte del primo motivo del ricorso in primo grado, in quanto infondata in diritto;
—
rinviare la causa al Tribunale per un riesame della seconda parte del primo motivo e dei motivi dal secondo al quarto del ricorso in primo grado;
—
riservare le spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione.
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi:
In primo luogo, il Tribunale ha errato nell’interpretazione della nozione di «derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato» contenuta nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (1) relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. Tale motivo consta di cinque parti:
—
prima parte: le misure attuative del piano quinquennale derivano dal precedente sistema ad economia non di mercato;
—
seconda parte: il sostegno a settori commerciali strategici («picking winners») non è un obiettivo legittimo in un’economia di mercato;
—
terza parte: i sussidi in un’economia di mercato non sono a tempo indeterminato, ma sono collegati ad un investimento;
—
quarta parte: le misure in esame non sono comparabili ad aiuti di Stato illegali e incompatibili osservati nell’Unione;
—
quinta parte: erronea interpretazione della nozione di «economia non di mercato».
In secondo luogo, la sentenza è viziata da difetto di motivazione e motivazione contraddittoria.
In terzo luogo, il Tribunale ha commesso una serie di irregolarità processuali:
—
prima parte: il Tribunale ha statuito su una materia su cui non è competente (ultra vires), ha violato il principio dispositivo e ha violato l’articolo 21 dello Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione europea e l’articolo 44, paragrafo 1, e l’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale in vigore al momento dell’introduzione della causa di primo grado;
—
seconda parte: la Commissione non è stata sentita sulla supposta comparabilità con le misure in esame dell’aiuto di Stato menzionato nella giurisprudenza citata al punto 66;
—
terza parte: il Tribunale non ha risposto agli argomenti della Commissione sulla definizione di «economia non di mercato».
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).