25.7.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 270/36
Impugnazione proposta l’8 giugno 2016 dall’Eurallumina Spa avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 22 aprile 2016, cause riunite T-60/06 RENV II e T-62/06 RENV II, Repubblica italiana e Eurallumina spa/Commissione europea
(Causa C-323/16 P)
(2016/C 270/39)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Eurallumina Spa (rappresentanti: L. Martin Alegi, A. Stratakis, L. Philippou, solicitors)
Altre parti nel procedimento: Repubblica italiana, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata
—
annullare la decisione (1) nei limiti in cui essa ordina alla Repubblica italiana di recuperare l’aiuto, o in subordine,
—
rinviare la causa al Tribunale,
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente propone un solo motivo, diviso in cinque parti, vertente sulla violazione del diritto comunitario, in particolare sulla violazione del principio del legittimo affidamento e dell’obbligo di motivazione. Gli argomenti specifici della ricorrente sono i seguenti:
1.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione della sentenza del 10 dicembre 2013, laddove ha ritenuto di essere vincolato alla posizione secondo cui la pubblicazione della decisione di avvio del procedimento del 2 febbraio 2002 ha estinto le legittime aspettative dell’Eurallumina.
2.
In conseguenza di tale errore, il Tribunale ha omesso di rispondere all’oggetto stesso del ricorso e non ha esaminato gli argomenti dell’Eurallumina relativi al persistere delle aspettative legittime della stessa o le ha valutate in un contesto di diritto inesatto e erroneamente.
3.
Anche nell’applicazione di tale inesatto contesto di diritto, il Tribunale ha errato nel giudicare che l’irragionevole ritardo della Commissione nel condurre l’indagine formale non fosse stato idoneo a far sorgere aspettative legittime da parte dell’Eurallumina tali da impedire il recupero dell’aiuto.
4.
Il Tribunale erra nell’interpretare la direttiva 2003/96 (2) contra legem, in violazione del diritto comunitario e dei suoi criteri interpretativi.
5.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel respingere gli argomenti dell’Eurallumina fondati sugli investimenti nell’impianto sardo.
(1) Decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente [comunicata con il documento C(2005) 4436] (GU L 119, pag. 12).
(2) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51).