16.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 296/22
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 13 giugno 2016 — Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (SNITEM), Philips France/Primo Ministro, Ministre des Affaires sociales et de la Santé
(Causa C-329/16)
(2016/C 296/30)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrenti: Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (SNITEM), Philips France
Resistenti: Primo Ministro, Ministre des Affaires sociales et de la Santé
Questione pregiudiziale
Se la direttiva 93/42/CEE [del Consiglio] del 14 giugno 1993 (1) debba essere interpretata nel senso che un software inteso ad offrire, ai soggetti che eseguono prescrizioni privatamente, in un ambulatorio o in un centro medico-sociale, un supporto nell’elaborazione della prescrizione di medicinali, per migliorare la sicurezza della prescrizione, agevolare il lavoro del soggetto prescrivente, favorire la conformità della prescrizione ai requisiti normativi nazionali e ridurre il costo della terapia in condizioni di pari qualità, costituisca un dispositivo medico, ai sensi della direttiva medesima, qualora tale software abbia almeno una funzionalità che consenta l’utilizzo dei dati personali di un paziente al fine di aiutare il suo medico nella predisposizione della sua prescrizione, in particolare rilevando le controindicazioni, le interazioni con altri medicinali e le posologie eccessive, anche qualora lo stesso non agisca nel o sul corpo umano.
(1) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1).