12.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 335/33
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 10 giugno 2016 — Piotr Zarski/Andrzej Stadnicki
(Causa C-330/16)
(2016/C 335/45)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parti
Ricorrente: Piotr Zarski
Convenuto: Andrzej Stadnicki
Questioni pregiudiziali
1)
Se la locazione di un locale costituisca un servizio ai sensi degli articoli 2, punto 1, e 3 (nonché dei considerando 2, 3, 7, 11, 18 e 23), della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (1).
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, nell’ipotesi della conclusione di un contratto di locazione a tempo indeterminato, per transazione commerciale si debba intendere il contratto oppure la singola, distinta «transazione», rappresentata da ciascun pagamento del canone di locazione quale corrispettivo della messa a disposizione del locale e delle utenze, ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, 2, punto 1, 3, 6 e 8 (nonché dei considerando 1, 3, 4, 8, 9, 26, 35), della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (omissis)
3)
Qualora, in risposta alla seconda questione, si dovesse ritenere che per transazione commerciale deve intendersi ciascun pagamento del canone di locazione quale corrispettivo della messa a disposizione del locale e delle utenze, se gli articoli 1, paragrafo 1, 2, punto 1 e 12, paragrafo 4 (nonché il considerando 3) della direttiva 2011/7/UE del Parlamento [OR.2] europeo e del Consiglio (omissis) debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri possono escludere che la direttiva si applichi ai contratti di locazione conclusi prima del 16 marzo 2013, nel caso in cui i ritardi nell’effettuazione dei pagamenti dei singoli canoni di locazione si verifichino dopo tale data.
(1) GU L 48, pag. 1.