5.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 326/11
Impugnazione proposta il 16 giugno 2016 dalla Repubblica portoghese avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 aprile 2016, causa T-550/15, Portogallo/Commissione
(Causa C-337/16 P)
(2016/C 326/21)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e Saraiva de Almeida, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare l’ordinanza impugnata, in quanto con essa il Tribunale ha giudicato fondata l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nella presente causa;
—
dichiarare l’impugnazione della decisione controversa validamente proposta entro il termine previsto dall’articolo 263 TFUE;
—
condannare la Commissione europea all’integralità delle spese.
Motivi e principali argomenti
La Repubblica portoghese sostiene che la decisione è illegittima per i seguenti motivi:
A — Primo motivo – Calcolo del termine per impugnare la decisione del 20 luglio 2015
Primo argomento
Violazione dell’articolo 263 TFUE
Secondo argomento
Calcolo del termine per l’impugnazione a partire dalla notifica definitiva, del 20 luglio 2015, della decisione impugnata.
B — Secondo motivo – Calcolo del termine per l’impugnazione a partire dalla pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale
Primo argomento
Formulazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE.
Secondo argomento
Esistenza di una prassi reiterata di pubblicazione di decisioni di tale natura e precedenti giudiziari identici.
C — Terzo motivo – Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto non ha privilegiato l’interpretazione che non comporta la decadenza.