5.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 326/15
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 21 giugno 2016 — Balgarska energiyna borsa AD (BEB)/Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)
(Causa C-347/16)
(2016/C 326/26)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Balgarska energiyna borsa AD (BEB)
Resistente: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)
Questioni pregiudiziali
1.
Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii) della direttiva 2009/72/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, consenta che la stessa persona sia azionista unica del gestore di sistemi di trasmissione indipendente e della società, le cui attività più importanti consistono nella generazione e nella trasmissione di energia elettrica.
2.
Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii) della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE consenta che la stessa persona eserciti direttamente o indirettamente il controllo sul gestore di sistemi di trasmissione indipendente e su una società di generazione e fornitura di energia elettrica.
3.
Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE consenta che la stessa persona nomini i membri del consiglio di vigilanza del gestore di sistemi di trasmissione indipendente (che elegge, a sua volta, il consiglio di amministrazione), nonché i membri del consiglio dei direttori della società di generazione e fornitura di energia elettrica.
4.
Se la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il regolamento (CE) n. 714/2009 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (3), il regolamento (UE) 2015/1222 (4) [della Commissione del 24 luglio 2015] che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione [e] il regolamento (UE) n. 1227/2011 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, consentano restrizioni del numero di persone cui sia concessa una licenza per la trasmissione di energia elettrica in un determinato territorio.
5.
In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni e [tenuto conto del fatto che], ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, punto 1 [dello Zakon na energetikata (legge sull’energia)], sul territorio della Repubblica di Bulgaria è concessa un’unica licenza, se debba ritenersi che sussiste un conflitto di interessi ai sensi [del considerando 12] della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE.
6.
Se debba ritenersi che la norma nazionale dell’articolo 43, paragrafo 1, punto 1 [della legge sull’energia], stabilendo che nel territorio nazionale sia concessa un’unica licenza per la trasmissione di energia elettrica, restringa la concorrenza ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE.
(1) GU 2009, L 211, pag. 55.
(2) GU 2009, L 211, pag. 15.
(3) Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (GU 2003, L 176, pag. 1).
(4) GU 2015, L 197, pag. 24.
(5) GU 2011, L 326, pag. 1.