12.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 335/35
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 24 giugno 2016 — T.KUP SAS/Belgische staat
(Causa C-349/16)
(2016/C 335/47)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parti
Ricorrente: T.KUP SAS
Convenuto: Beglische staat
Questioni pregiudiziali
1)
Se il regolamento n. 1294/2009 (1) sia invalido nei riguardi di un importatore come quello nel caso di cui trattasi, in considerazione della violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base (2), atteso che la Commissione nel suo nuovo esame si è avvalsa di un campione, consistente inoltre in soli 8 importatori, nonostante dovesse essere esaminato un numero gestibile di 21 importatori.
2)
Se il regolamento n. 1294/2009 sia invalido nei riguardi di un importatore come quello nel caso di cui trattasi, in considerazione della violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, comma 3 del regolamento di base, atteso che la Commissione nel suo nuovo esame non ha tenuto adeguatamente conto del materiale probatorio presentato, includendo nel campione 5 grandi importatori a fronte di solamente 3 piccoli importatori, ed inoltre tenendo conto soprattutto dei dati presentati dai 5 grandi importatori.
3)
Se il regolamento n. 1294/2009 sia invalido nei riguardi di un importatore come quello nel caso di cui trattasi, in considerazione della violazione degli articoli 2 e 3 del regolamento di base e/o dell’articolo 11, paragrafi 2, 5 e 9 del regolamento di base, atteso che la Commissione nel suo nuovo esame disponeva di insufficienti informazioni per stabilire che si configura ancora un’importazione oggetto di dumping e che causerebbe un danno.
4)
Se il regolamento n. 1294/2009 sia invalido nei riguardi di un importatore come quello nel caso di cui trattasi, in considerazione della violazione dell’articolo 21 del regolamento di base, atteso che la Commissione nel suo nuovo esame richiede che esistano indicazioni particolari nel senso che su di un importatore una proroga incida sproporzionatamente.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU 2009, L 352, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).