26.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 350/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Verden (Germania) il 27 giugno 2016 — Ute Kleinsteuber/Mars GmbH
(Causa C-354/16)
(2016/C 350/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Arbeitsgericht Verden
Parti
Ricorrente: Ute Kleinsteuber
Convenuta: Mars GmbH
Questioni pregiudiziali
1.
a)
Se il diritto dell’Unione pertinente, in particolare la clausola 4, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale contenuto nell’allegato della direttiva 97/81 (1) relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, nella versione modificata dalla direttiva 98/23 (2), nonché l’articolo 4 della direttiva 2006/54/CE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, in combinato disposto con la direttiva 2000/78/CE (4) del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che osta a norme di legge o prassi nazionali che, nel calcolo dell’importo di una pensione aziendale o professionale, operano una distinzione tra il reddito da lavoro inferiore alla base di reddito massima contributiva del regime di assicurazione pensionistica obbligatoria e il reddito da lavoro superiore a detta base (la cosiddetta «formula pensionistica differenziata») e, in proposito, non trattano il reddito derivante da un’attività a tempo parziale calcolando, in primis, il reddito corrisposto per un corrispondente impiego a tempo pieno, e dunque la quota superiore e inferiore della base di reddito massima contributiva e applicando poi tale rapporto al reddito ridotto derivante dall’impiego a tempo parziale.
In caso di risposta negativa alla prima questione, lettera a):
b)
Se il diritto dell’Unione pertinente, in particolare la clausola 4, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale contenuto nell’allegato della direttiva 97/81 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, nella versione modificata dalla direttiva 98/23, nonché l’articolo 4 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, in combinato disposto con la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che osta a norme di legge o prassi nazionali che, nel calcolo dell’importo di una pensione aziendale o professionale, operano una distinzione tra il reddito da lavoro inferiore alla soglia di reddito massima considerabile per il calcolo dei contributi del regime di assicurazione pensionistica obbligatoria e il reddito da lavoro superiore a detta soglia (la cosiddetta «formula pensionistica differenziata») e, nel caso di un lavoratore dipendente che abbia lavorato in parte a tempo pieno, in parte a tempo parziale, non prevedono alcuna ripartizione per periodi (ad esempio singoli anni civili), ma stabiliscono un tasso di occupazione uniforme per la durata complessiva del rapporto di lavoro e applicano la formula pensionistica differenziata solo alla retribuzione media così ottenuta.
2.
Se il diritto dell’Unione pertinente, in particolare il divieto di discriminazione in ragione dell’età sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e al quale la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, segnatamente gli articoli 1, 2 e 6, della stessa, ha dato espressione concreta, debba essere interpretato nel senso che osta a norme di legge o prassi nazionali che prevedono una pensione di vecchiaia derivante da un regime professionale di un’entità corrispondente al rapporto tra l’anzianità di servizio e la durata del periodo compreso tra l’entrata in servizio e raggiungimento del limite di età ordinario previsto dal regime di assicurazione pensionistica obbligatoria (calcolo pro rata temporis) e che applicano, al riguardo, un limite massimo di anni di servizio rilevanti a fini pensionistici con la conseguenza che i lavoratori che hanno maturato il periodo di anzianità di servizio in giovane età percepiscono una pensione professionale inferiore rispetto ai lavoratori che hanno maturato detto periodo in età più avanzata, benché l’anzianità di servizio sia identica per le due categorie di lavoratori.
(1) Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, GU 1998, L 14, pag. 9.
(2) Direttiva 98/23/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 che estende al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, GU 1998, L 131, pag. 10.
(3) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), GU 2006, L 204, pag. 23.
(4) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU L 303, pag. 16.