19.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 343/30
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 29 giugno 2016 — Bundesrepublik Deutschland/Aziz Hasan
(Causa C-360/16)
(2016/C 343/42)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland
Resistente: Aziz Hasan
Questioni pregiudiziali
1)
In un caso in cui il cittadino di un paese terzo, dopo la presentazione di una seconda domanda di asilo in un altro Stato membro (nella specie: la Germania), sia stato trasferito, a seguito del rigetto in sede giudiziale della sua domanda di sospensione della decisione di trasferimento adottata ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (regolamento Dublino III), verso lo Stato membro inizialmente competente in cui era stata presentata la prima domanda di asilo (nella specie: l’Italia) ed egli sia in seguito rientrato illegalmente nel secondo Stato membro (nella specie: la Germania):
a)
Se, in base ai principi del regolamento Dublino III, sia determinante ai fini del controllo giurisdizionale di una decisione di trasferimento la situazione di fatto al momento del trasferimento, in quanto con il trasferimento effettuato entro i termini la competenza è definitivamente stabilita e pertanto le norme rilevanti in materia di competenza del regolamento Dublino III non sono più applicabili agli eventi successivi, o se si debba tener conto di ulteriori sviluppi per quanto riguarda circostanze rilevanti in generale per la competenza — per esempio la scadenza dei termini per la ripresa in carico o un (nuovo) trasferimento.
b)
Se, una volta definita la competenza, sulla base della decisione di trasferimento siano possibili ulteriori trasferimenti nello Stato membro inizialmente competente e se tale Stato membro resti obbligato ad accogliere il cittadino di un paese terzo.
2)
Qualora la competenza non venga determinata in modo definitivo con il trasferimento: quale delle disposizioni sotto riportate si applichi in un simile caso a una persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), del regolamento Dublino III in funzione della procedura di ricorso ancora pendente contro la decisione di trasferimento già eseguita:
a)
l’articolo 23 del regolamento Dublino III (per analogia), con la conseguenza che in caso di nuova richiesta di ripresa in carico non presentata entro i termini potrebbe verificarsi un passaggio di competenza ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento Dublino III, oppure
b)
l’articolo 24 del regolamento Dublino III (per analogia), oppure
c)
nessuna delle disposizioni citate sub a) e b).
3)
Qualora a un tale soggetto non si applichino (per analogia) né l’articolo 23 né l’articolo 24 del regolamento Dublino III [seconda questione, lettera c)]: se, a motivo della decisione di trasferimento impugnata, sia possibile effettuare fino al termine della procedura di ricorso contro tale decisione ulteriori trasferimenti nello Stato membro originariamente competente (nella specie: l’Italia) e se tale Stato membro resti obbligato a prendere in carico il cittadino di un paese terzo — indipendentemente dalla presentazione di altre richieste di ripresa in carico, senza tener conto dei termini di cui all’articolo 23, paragrafo 3, o all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, e a prescindere dai termini per il trasferimento previsti all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III.
4)
Nel caso in cui a tale persona si debba applicare (per analogia) l’articolo 23 del regolamento Dublino III [seconda questione, lettera a)]: se la nuova richiesta di ripresa in carico comporti (per analogia) un nuovo termine ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. In caso affermativo: se tale nuovo termine inizi a decorrere dal momento in cui l’autorità competente viene a conoscenza del reingresso o se sia determinante un altro evento per far decorrere il termine.
5)
Nel caso in cui a tale persona si debba applicare (per analogia) l’articolo 24 del regolamento Dublino III [seconda questione, lettera b)]:
a)
Se la nuova richiesta di ripresa in carico comporti (per analogia) un nuovo termine ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. In caso affermativo: se tale nuovo termine inizi a decorrere dal momento in cui l’autorità competente viene a conoscenza del reingresso o se sia determinante un altro evento per far decorrere il termine.
b)
Qualora l’altro Stato membro (nella specie: la Germania) lasci scadere un termine da osservare (per analogia) ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento Dublino III: se la presentazione di una nuova domanda di asilo ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento Dublino III fondi direttamente la competenza dell’altro Stato membro (nella specie: la Germania), o se quest’ultimo possa chiedere allo Stato membro originariamente competente (nella specie: l’Italia), nonostante la nuova domanda di asilo, di riprendere in carico lo straniero senza essere vincolato a un termine, o se possa trasferirlo in tale Stato membro senza una richiesta di ripresa in carico.
c)
Qualora l’altro Stato membro (nella specie: la Germania) lasci scadere un termine da osservare (per analogia) ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento Dublino III: se in tale caso il fatto che sia pendente una domanda di asilo presentata nell’altro Stato membro (nella specie: la Germania) prima del trasferimento sia equiparabile alla presentazione di una nuova domanda di asilo ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento Dublino III.
d)
Qualora l’altro Stato membro (nella specie: la Germania) lasci scadere un termine da osservare (per analogia) ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento Dublino III e lo straniero non presenti una nuova domanda di asilo, e neppure il fatto che sia pendente una domanda di asilo presentata nell’altro Stato membro (nella specie: la Germania) prima del trasferimento sia equiparabile alla presentazione di una nuova domanda di asilo ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento Dublino III: se l’altro Stato membro (nella specie: la Germania) possa nuovamente chiedere allo Stato membro inizialmente competente (nella specie: l’Italia) di riprendere in carico lo straniero senza essere vincolato a un termine o se possa trasferirlo in tale Stato membro senza una richiesta di ripresa in carico.
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180, pag. 31).