19.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 343/31
Impugnazione proposta il 1o luglio 2016 dalla Trioplast Industrier AB avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 maggio 2016, T-669/14, Trioplast Industrier AB/Commissione europea
(Causa C-364/16 P)
(2016/C 343/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Trioplast Industrier AB (rappresentanti: T. Pettersson, F. Sjövall, A. Johansson, advokater)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
a.
annullare la decisione del Tribunale del 12 maggio 2016, causa T-669/14 Trioplast Industrier/Commissione europea;
b.
in subordine, in primo luogo:
(i)
annullare la decisione della Commissione nella sua lettera del 3 luglio 2014, nel caso COMP/38354 — Sacchi industriali — Trioplast Industrier AB;
(ii)
cancellare, o ridurre, l’importo degli interessi di mora pari a EUR 674 033,32, imposti alla Trioplast dalla decisione della Commissione nella sua lettera del 3 luglio 2014 nel caso COMP/38354 — Sacchi industriali — Trioplast Industrier AB;
(iii)
condannare la Commissione a rimborsare alla Trioplast le spese pari a EUR 4 686,64, sostenute per la costituzione della garanzia per il pagamento degli interessi di mora
c.
in subordine, in secondo luogo, condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 340, paragrafo 2, TFUE risultanti dalle violazioni del diritto dell’UE sopra esposte e consistenti:
(i)
nell’importo degli interessi di mora pari a EUR 674 033,32, o una parte dello stesso;
(ii)
nelle spese pari a EUR 4 686,64 sostenute per la costituzione della garanzia per il pagamento degli interessi di mora;
d.
oltre ai rimedi di cui alle lettere b) e c), condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 340, paragrafo 2, TFUE risultanti dalle violazioni del diritto dell’UE sopra esposte e consistenti:
(i)
nell’importo pari a EUR 22 783,90, o parte dello stesso, come risultato delle violazioni del diritto dell’Unione relative al periodo durante il quale la Commissione non ha concesso alla Trioplast lo svincolo dalla garanzia bancaria o la riduzione dell’importo della medesima a seguito della decisione del Tribunale nella causa T-40/06, per le spese sostenute per la costituzione della garanzia.
e.
accordare gli interessi sull’importo di tale risarcimento.
f.
condannare la Commissione a sopportare le spese del procedimento dinanzi al Tribunale nonché dinanzi alla Corte di giustizia.
Motivi e principali argomenti
1.
La Trioplast propone dinanzi alla Corte di giustizia la causa presentata dinanzi al Tribunale e i motivi su cui si basava. Ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e degli articoli 168, paragrafo 1, lettera d) e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, la Trioplast afferma che il Tribunale mediante la sua decisione del 12 maggio 2016, causa T-669/14 ha commesso un errore nell’applicazione del diritto dell’Unione.
2.
In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo, come ha fatto, che la sentenza del 2010 ha esclusivamente modificato la decisione del 2005. Al contrario, la sentenza del 2010 ha integralmente annullato la decisione del 2005 e ha richiesto che la Commissione adottasse una nuova decisione nei confronti della Trioplast una volta noto l’esito delle cause FLS.
3.
In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo che la lettera impugnata non fosse una decisione impugnabile, dal momento che la medesima impone per la prima volta un’obbligazione certa e di importo determinato per la Trioplast.
4.
In terzo luogo, l’annullamento della decisione del 2005 mediante la sentenza del 2010 comporta che gli interessi di mora non possano maturare secondo le condizioni della decisione del 2005.
5.
In quarto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo che gli atti della Commissione non avevano causato danni alla Trioplast ed il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad esaminare nel merito la richiesta di risarcimento danni.