24.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 7 luglio 2016 — Finanzamt Bergisch Gladbach/Igor Butin
(Causa C-375/16)
(2016/C 392/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente in cassazione: Finanzamt Bergisch Gladbach
Resistente in cassazione: Igor Butin
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 226, punto 5, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA) (1), presupponga l’indicazione di un recapito del soggetto passivo presso il quale esso svolga le proprie attività economiche.
2)
In caso di risposta negativa alla prima questione:
a)
Se, ai fini dell’indicazione del l’indirizzo ai sensi dell’articolo 226, punto 5, della direttiva IVA sia sufficiente un recapito di casella postale.
b)
Quale recapito debba indicare in fattura un soggetto passivo che gestisca un’impresa (per esempio per la vendita su Internet), ma non disponga di locali commerciali.
3)
Se, in assenza dei requisiti formali per l’emissione delle fatture specificati all’articolo 226 della direttiva IVA, sia già sufficiente, ai fini della concessione della detrazione dell’imposta versata a monte, l’insussistenza di evasione fiscale ovvero che il soggetto passivo non fosse al corrente di una frode né potesse esserlo, o se il principio del legittimo affidamento presupponga, in questo caso, che il soggetto passivo abbia fatto tutto quanto possa essergli ragionevolmente richiesto per verificare la veridicità delle indicazioni sulle fatture.
(1) GU L 347, pag. 1.