22.8.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 305/20
Impugnazione proposta il 7 luglio 2016 da European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 27 aprile 2016, causa T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-379/16 P)
(2016/C 305/29)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: C.-N. Dede e D. Papadopoulou, dikigoroi)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
Conclusioni delle ricorrenti
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Annullare la sentenza impugnata del Tribunale nella parte in cui respinge il nuovo motivo di ricorso vertente sull’accettazione di un’offerta comprensiva di uno sconto.
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Annullare la decisione dell’EUIPO nella parte in cui ha accettato l’offerta dell’IECI, che includeva uno sconto contrario ai requisiti del capitolato d’oneri.
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Condannare l’EUIPO a rifondere le spese legali e le ulteriori spese ed esborsi sostenuti dalle ricorrenti in relazione al giudizio di primo grado ed alla presente impugnazione.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti fondano la loro impugnazione sul fatto che il Tribunale ha frainteso gli argomenti dedotti dal convenuto e ha travisato l’elemento di prova fornito dall’EUIPO in seguito alla disposizione di mezzi istruttori da parte del Tribunale, com’è stato anche confermato durante l’udienza dall’EUIPO. Tale elemento di prova dimostrava che l’offerta dell’aggiudicataria includeva uno sconto (offerto in modo irregolare) e che quest’ultimo era stato preso in considerazione in sede di valutazione. Offrendo uno sconto, la prima aggiudicataria aveva incluso nella sua offerta una variante in relazione al prezzo proposto, in violazione del capitolato d’oneri (come comoprovato dalle risposte fornite dalla stazione appaltante alle domande sollevate dalle offerenti). Il Tribunale, in particolare, ha commesso un errore di diritto nel considerare che l’EUIPO non avrebbe tenuto conto dello sconto offerto dall’aggiudicataria ai fini della valutazione economica e che, pertanto, dato che questo sconto non sarebbe stato preso in considerazione, l’EUIPO non ha violato il capitolato d’oneri.
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