12.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 335/41
Impugnazione proposta l’11 luglio 2016 dalla Sharif University of Technology avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 aprile 2016, causa T-52/15, Sharif University of Technology/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-385/16 P)
(2016/C 335/56)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sharif University of Technology (rappresentante: M. Happold, Barrister)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 aprile 2016, causa T-52/15 Sharif University of Technology/Consiglio dell’Unione europea;
—
accogliere le domande formulate dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale, e
—
condannare il Consiglio a rifondere le spese sostenute dalla ricorrente in entrambi i gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale, di annullare gli atti di cui è causa [gli allegati della decisione 2014/776/PESC del Consiglio (1) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 (2), nonché l’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (3) e l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (4) (come modificati, rispettivamente, dall’articolo 1 della decisione 2014/776/PESC e dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014)], nella parte in cui indicano la ricorrente come entità soggetta a misure restrittive ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, di condannare al risarcimento dei danni alla reputazione da essa subiti per effetto degli atti del Consiglio, e di condannare il Consiglio a rifondere le spese da essa sostenute nel primo e nel secondo grado di giudizio.
La ricorrente deduce i seguenti due motivi a sostegno della sua affermazione che la sentenza del Tribunale sia erronea in diritto, e che la Corte di giustizia dovrebbe annullarla e statuire a sua volta sulla controversia.
Il primo motivo, secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di dichiarare che il Consiglio non ha rispettato un requisito procedurale essenziale e/o ha commesso un manifesto errore di valutazione quando ha adottato la decisione di inserire nell’elenco la SUT (Sharif University of Technology), in quanto ha omesso di seguire il procedimento decisionale che era obbligatorio.
Il secondo motivo, secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il criterio del «sostegno» al governo dell’Iran di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione del Consiglio 2010/413/PESC (come modificata) a all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 (come modificato), sul quale il Consiglio si è basato al fine di giustificare l’indicazione della ricorrente come entità soggetta a misure restrittive, e, per l’effetto, avrebbe erroneamente concluso che gli elementi di prova prodotti dal Consiglio corroboravano l’inserimento della ricorrente nell’elenco.
(1) Decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 325, pag. 19).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 325, pag. 3).
(3) Decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).
(4) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).