26.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 350/15
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Törvényszék (Ungheria) il 13 luglio 2016 — Procedimento penale a carico di Dániel Bertold Lada
(Causa C-390/16)
(2016/C 350/19)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Szombathelyi Törvényszék
Indagato nella causa principale
Dániel Bertold Lada
Questioni pregiudiziali
1)
Se gli articoli 67 e 82 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») debbano essere interpretati nel senso che ostano all’avvio di un procedimento penale o di un altro tipo di procedimento nazionale, disciplinati dalla normativa nazionale, che vertano sul «riconoscimento» o sulla trasposizione in uno Stato membro degli effetti di una sentenza straniera — e a seguito dei quali si debba considerare la sentenza straniera come se fosse stata pronunciata da un tribunale nazionale — nei confronti di un indagato che è già stato sottoposto ad un processo penale, conclusosi con una sentenza straniera passata in giudicato, da parte di un tribunale nazionale di un altro Stato membro dell’Unione europea.
2)
Se sia compatibile con il principio «ne bis in idem» sancito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — alla luce della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008 (1) — il procedimento disciplinato da una normativa di uno Stato membro dell’Unione, nello specifico quello previsto agli articoli da 46 a 48 della legge ungherese XXXVIII del 1996 «per il riconoscimento dell’efficacia» in Ungheria [delle decisioni di condanna straniere], il quale sia collegato a un processo penale avviato e conclusosi in un altro Stato membro con una decisione definitiva (nei confronti della stessa persona e vertente sugli stessi fatti), sebbene, in realtà, detto procedimento non abbia come fine quello di eseguire tale decisione, bensì quello di accertarne il fondamento, affinché essa sia presa in considerazione nei processi penali che dovessero essere promossi in futuro.
(1) Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU 2008, L 220, pag. 32).