17.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 383/3
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 21 luglio 2016 — Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA/Ministerul Fondurilor Europene — Direcția generală managementul fondurilor externe
(Causa C-408/16)
(2016/C 383/04)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel București
Parti
Ricorrente: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA
Convenuto: Ministerul Fondurilor Europene — Direcția generală managementul fondurilor externe
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/18/CE (1) debba essere interpretato nel senso che esso consente a uno Stato membro di non applicare, successivamente alla sua adesione all’Unione europea, la direttiva in discussione, qualora benefici di un contratto di finanziamento concluso con la Banca europea per gli investimenti, firmato prima dell’adesione, in base al quale agli appalti pubblici che saranno aggiudicati si applicano requisiti specifici imposti dal finanziatore, come quelli della presente causa, che sono più restrittivi di quelli consentiti dalla direttiva.
2)
Se la direttiva 2004/18/CE debba essere interpretata nel senso che essa osta all’esistenza, nel diritto nazionale, di un atto normativo, come l’O.U.G. nr. 72/2007 (decreto legge n. 72/2007), che prevede l’applicazione delle disposizioni della Guida all’aggiudicazione degli appalti della Banca europea per gli investimenti, in deroga alle disposizioni dell’atto normativo con cui è stata trasposta nel diritto nazionale la direttiva, nel caso di specie l’O.U.G. nr. 34/2006 (decreto legge n. 34/2006), per motivi quali quelli indicati nella relazione di accompagnamento, per conformarsi al contratto di finanziamento concluso prima dell’adesione.
3)
Se nell’interpretare l’articolo 9, paragrafo 5 e l’articolo 60, lettera a), del regolamento CE n. 1083/2006 (2), un tale appalto pubblico, concluso conformemente alla Guida all’aggiudicazione degli appalti della Banca europea degli investimenti e al diritto interno, possa essere considerato conforme alla legislazione dell’Unione e ammissibile a una sovvenzione europea non rimborsabile, concessa retroattivamente.
4)
In caso di risposta negativa alla questione precedente, qualora un tale appalto pubblico sia stato cionondimeno dichiarato conforme al momento della verifica dei requisiti di qualificazione del Programului operațional sectorial «Transport» 2007-2013 (Programma operativo settoriale «Trasporto» 2007-2013), una siffatta presunta violazione delle norme del diritto dell’Unione relative agli appalti pubblici (determinazione di taluni criteri di preselezione degli offerenti di natura analoga a quelli della Guida all’aggiudicazione degli appalti della Banca europea per gli investimenti, più restrittivi rispetto a quelli della direttiva 2004/18/CE — indicati dettagliatamente ai punti da 12 a 14 del presente rinvio) costituisca una «irregolarità» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento n. 1083/2006, che fa sorgere l’obbligo dello Stato membro in discussione di procedere a una rettifica finanziaria/riduzione percentuale in base all’articolo 98, paragrafo 2, del summenzionato regolamento.
(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004 L 134, pag. 114).
(2) Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006 L 210, pag. 25).