14.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 419/28
Impugnazione proposta il 28 luglio 2016 dalla GmbH, già GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 maggio 2016, cause riunite T-322/14 e T-325/14, /EUIPO — Rezon
(Causa C-418/16 P)
(2016/C 419/37)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: GmbH, già mobile international GmbH (rappresentante: T. Lührig, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Rezon ODD
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza dell’Ottava Sezione del Tribunale del 12 maggio 2016 nelle cause riunite T-322/14 e T-325/14, e
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condannare l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale alle spese.
Motivi e principali argomenti
La sentenza impugnata viola l’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (1) in combinato disposto con la regola 22, paragrafo 2, e con la regola 40, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95 (2) in quanto, contrariamente ai principi d’interpretazione generalmente riconosciuti della metodologia giuridica, interpreta la consolidata nozione di prova dell’utilizzazione di cui all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 diversamente rispetto alla regola 22, paragrafo 2, e alla regola 40, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95. La diversa interpretazione dell’identica terminologia nel regolamento n. 207/2009 e nel regolamento n. 2868/95 è contraria ai principi della certezza e chiarezza del diritto. Inoltre, il Tribunale non ha considerato che la regola 40, paragrafo 6, e la regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 escludono la possibilità di una tardiva produzione di prove di utilizzazione nel procedimento di annullamento, e che l’EUIPO non può agire discrezionalmente. L’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non è utilizzabile, né l’EUIPO ne ha fatto applicazione, cosicché non può essere alla base né della decisione della commissione di ricorso né della sentenza del Tribunale.
La sentenza impugnata viola anche l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in quanto il Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile l’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, sebbene vi si oppongano, in procedimenti di annullamento, le regole 40, paragrafo 6, e 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, in virtù dell’interpretazione sistematica della regola 50, paragrafo 1, punto 3, del regolamento n. 2868/95.
Non sono inoltre rispettate le condizioni di cui all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in quanto l’interveniente nell’intero procedimento non ha presentato alcuna legittima ragione per la tardiva produzione delle fatture di cui essa disponeva fin dall’inizio. Il Tribunale pertanto ha erroneamente applicato l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in quanto la fase del procedimento e le circostanze del caso escludono chiaramente la possibilità di prendere in considerazione il mezzo di prova tardivamente prodotto. Il Tribunale ha peraltro snaturato i fatti, in quanto ha falsamente rappresentato le circostanze di fatto, cosicché le fatture prodotte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non costituiscono mezzi di prova «complementari» né «illustrativi».
Il Tribunale non ha verificato le divergenze sonore né quelle concettuali tra i segni effettivamente utilizzati e in linea generale si è basato non sull’impressione complessiva, ma bensì su singoli elementi, incorrendo così in un’erronea applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
Il Tribunale ha manifestamente preso in considerazione mezzi di prova irrilevanti, nonostante siano stati depositati senza data o al di fuori del pertinente periodo di tempo. In tal modo esso ha erroneamente applicato l’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con la regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95.
Il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere di non dover valutare l’eccezione relativa all’abuso di diritto. Il Tribunale ha completamente omesso di valutare l’eccezione di decadenza.
Infine, la sentenza impugnata viola l’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in quanto il Tribunale ha omesso di considerare che le commissioni di ricorso, conseguentemente, avrebbero potuto annullare e rinviare le decisioni della divisione di annullamento solamente per i servizi di «pubblicità riferita ad automobili» e quanto al resto avrebbero dovuto pronunciarsi definitivamente circa l’utilizzo di servizi non provati e dichiarare, con decisione idonea ad acquisire definitività, il rigetto parziale della richiesta di annullamento per difetto di prova dell’utilizzo.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).
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