24.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/10
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Łodzi (Polonia) il 2 agosto 2016 — Małgorzata Ciupa e altri/II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi attualmente Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi
(Causa C-429/16)
(2016/C 392/13)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Łodzi
Parti
Appellanti: Małgorzata Ciupa e altri
Appellato: II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi attualmente Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 2 della direttiva 98/59/CE (1) debba essere interpretato nel senso che il datore di lavoro, che occupa almeno 20 lavoratori, che intenda notificare avvisi di modifica delle condizioni contrattuali a lavoratori il cui numero corrisponde al numero di lavoratori indicato all’articolo 1, paragrafo 1, della legge, del 13 marzo 2003, relativa alle norme specifiche sulla risoluzione dei rapporti di lavoro con lavoratori per motivi non inerenti al lavoratore stesso (Gazzetta ufficiale polacca del 2003 n. 90 posizione 844 e successive modifiche) ha l’obbligo di applicare le procedure di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge in parola, vale a dire, se un siffatto obbligo riguardi le fattispecie previste dagli articoli:
1.
24113, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 2418, paragrafo 2 e 231 del codice del lavoro polacco;
2.
24113, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 772, paragrafo 5 o 2417, paragrafo 1, del codice del lavoro;
3.
42, paragrafo 1, del codice del lavoro, in combinato disposto con l’articolo 45, paragrafo 1, del codice del lavoro».
(1) Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16).