31.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 402/17
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) il 2 agosto 2016 — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marqués
(Causa C-431/16)
(2016/C 402/20)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Parti
Ricorrenti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Convenuto: José Blanco Marqués
Questioni pregiudiziali
1)
Se si debba ritenere che una norma di diritto interno quale l’articolo 6, paragrafo 4, del Real Decreto n. 1646, del 23 giugno 1972, che stabilisce che l’indennità integrativa del 20 % della base regolatrice (base reguladora) erogata a favore dei beneficiari di una pensione per invalidità permanente totale allo svolgimento della professione abituale di età superiore ai 55 anni «è sospesa durante il periodo in cui il lavoratore svolga un’attività lavorativa», rappresenti una norma anticumulo nell’accezione degli articoli 12, 46 bis, 46 ter, 46 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1) e 5, 53, 54 e 55 del regolamento (CE) n. 883/2004 (2), alla luce del fatto che il Tribunal Supremo spagnolo ha statuito che l’incompatibilità stabilita in detta norma di diritto interno non si applica solo allo svolgimento di un lavoro, ma anche al percepimento di una pensione di vecchiaia.
2)
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se gli articoli 46 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 debbano essere interpretati nel senso che una norma anticumulo può essere applicata solo quando esista una norma di diritto nazionale spagnolo avente rango di legge che stabilisce esplicitamente l’incompatibilità della prestazione spagnola controversa con le prestazioni o i redditi percepiti all’estero dal beneficiario. Oppure se la norma anticumulo possa applicarsi alle pensioni di un altro Stato dell’Unione europea o della Svizzera, ai sensi degli articoli 12 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 5 del regolamento (CE) n. 883/2004, sebbene manchi una previsione di legge esplicita, ma la giurisprudenza nazionale abbia adottato un’interpretazione che presuppone l’incompatibilità tra la prestazione controversa e una pensione di vecchiaia.
3)
Ove la risposta alla questione precedente sia favorevole all’applicazione della norma anticumulo spagnola (con la sua estensione per via giurisprudenziale) al caso controverso, nonostante l’assenza di una legge esplicita che preveda le prestazioni o i redditi acquisiti all’estero, se si debba ritenere che l’indennità integrativa del 20 % che, ai sensi della normativa spagnola sulla sicurezza sociale, è percepita dai lavoratori ai quali è riconosciuta un’invalidità permanente totale allo svolgimento della professione abituale e di età superiore ai 55 anni, secondo quanto illustrato, sia una prestazione avente la stessa natura o natura diversa rispetto a una pensione di vecchiaia del sistema di sicurezza sociale svizzero. Se la definizione dei differenti settori della sicurezza sociale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, abbia portata comunitaria o se ci si debba attenere alla definizione fornita dalla legislazione nazionale per ciascuna specifica prestazione. Nel caso in cui la definizione abbia portata comunitaria, se l’indennità integrativa del 20 % della base regolatrice (base reguladora) della pensione di invalidità permanente totale oggetto della presente controversia debba essere considerata una prestazione d’invalidità o di disoccupazione, tenendo conto del fatto che essa integra la pensione d’invalidità permanente totale allo svolgimento della professione abituale a causa della difficoltà che incontrano le persone di età superiore ai 55 anni nel trovare un’altra attività lavorativa, per cui il pagamento di detta indennità integrativa viene sospeso se il beneficiario svolge un lavoro.
4)
Qualora si ritenga che le due prestazioni abbiano la stessa natura e considerando che per determinare l’importo della pensione di invalidità spagnola e dell’integrazione della stessa non sono stati presi in considerazione periodi di contribuzione in uno Stato diverso, se si debba ritenere che l’indennità integrativa del 20 % della base regolatrice (base reguladora) della pensione spagnola di invalidità permanente totale sia una prestazione cui si applicano le norme anticumulo, in quanto il suo importo deve essere considerato indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o residenza, nell’accezione degli articoli 46 ter, [paragrafo 2, lettera a)], del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004. Se si possa applicare la norma anticumulo sebbene detta prestazione non sia menzionata né nella parte D dell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 1408/71 né nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 883/2004.
5)
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se sia applicabile la norma contenuta negli articoli 46 bis, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 53, paragrafo 3), lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004, secondo cui la prestazione della sicurezza sociale spagnola può essere ridotta solamente «entro i limiti dell’importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione» dell’altro Stato, nella fattispecie la Svizzera.
6)
Qualora si ritenga che le due prestazioni abbiano natura diversa e poiché non risulta che la Svizzera applichi alcuna norma anticumulo, se, a termini degli articoli 46 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 55 del regolamento (CE) n. 883/2004, si possa applicare la riduzione all’intera indennità integrativa del 20 % della pensione di invalidità permanente totale spagnola o se questa debba essere oggetto di divisione pro rata, in entrambi i casi se debba applicarsi il limite risultante dagli articoli 46 bis, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1408/71 e 53, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004, secondo cui la prestazione della sicurezza sociale spagnola potrebbe essere ridotta soltanto «entro i limiti dell’importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione» dell’altro Stato, nella fattispecie la Svizzera.
(1) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU 1971 L 149, pag. 2).
(2) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy