7.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 410/2
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna) il 2 agosto 2016 — Carolina Minayo Luque/Quitxalla Stars, S.L. e Fondo de Garantia Salarial
(Causa C-432/16)
(2016/C 410/02)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Parti
Ricorrente: Carolina Minayo Luque
Resistenti: Quitxalla Stars, S.L. e Fondo de Garantia Salarial
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che si intende che l’ipotesi dei «casi eccezionali non connessi al loro stato ammessi dalle legislazioni e/o prassi nazionali», quale deroga al divieto di licenziare le lavoratrici gestanti, si realizzi con la mera attestazione del concorrere di motivi oggettivi di tipo economico, tecnico, organizzativo o connessi con la produzione, come definiti dall’articolo 51, paragrafo 1, dello Statuto dei lavoratori (Estatuto de los Trabajadores), cui fa riferimento l’articolo 52, lettera c), del medesimo.
2)
Se, in caso di licenziamento oggettivo individuale per motivi di tipo economico, tecnico, organizzativo o connessi con la produzione, al fine di valutare l’esistenza di casi eccezionali che giustifichino il licenziamento delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ai sensi dell’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85/CEE, debba essere una condizione necessaria il fatto che la lavoratrice interessata non può essere riassegnata ad un altro posto di lavoro, o che non vi sono altri lavoratori in posti di lavoro simili che possano essere licenziati, o se sia sufficiente dimostrare l’esistenza di motivi di tipo economico, tecnico e produttivo inerenti al suo posto di lavoro.
3)
Se sia conforme all’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85/CEE, che vieta il licenziamento delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, una normativa come quella spagnola che attua tale divieto stabilendo una garanzia in virtù della quale, in assenza di prova delle cause che giustificano il suo licenziamento, si dichiara la nullità dello stesso (tutela riparatrice) senza stabilire un divieto di licenziamento (tutela preventiva).
4)
Se sia conforme all’articolo 10, punto 1, della direttiva 92/85/CEE, una normativa nazionale, come quella spagnola, che non prevede un diritto di permanenza prioritaria nell’impresa delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, in caso di licenziamento individuale di tipo oggettivo, per motivi di tipo economico, tecnico, organizzativo o connessi con la produzione.
5)
Ai fini dell’articolo 10, punto 2, della direttiva 92/85/CEE, se sia conforme a tale disposizione una normativa nazionale che considera sufficiente una lettera di licenziamento come quella prodotta nella causa a qua, che non fa alcun riferimento all’esistenza di una situazione eccezionale né a quali siano i criteri che giustificano la scelta della lavoratrice nonostante sia in stato di gravidanza».
(1) Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU 1992, L 348, pag. 1).