14.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 419/29
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 4 agosto 2016 — Acacia Srl e Rolando D'Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
(Causa C-435/16)
(2016/C 419/38)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrenti: Acacia Srl e Rolando D'Amato
Resistente: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’applicazione della barriera di protezione ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 (1), sia limitata alle componenti a forma vincolata, ossia quelle la cui forma, in via di principio, è determinata in modo immodificabile dall’aspetto del prodotto complessivamente considerato e quindi non può essere scelta liberamente dal cliente, come avviene ad esempio per i cerchi degli autoveicoli.
2)
In caso di risposta negativa alla prima questione:
Se l’applicazione della barriera di protezione ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, sia limitata soltanto all’offerta di prodotti aventi forma identica, quindi anche nel colore e nelle dimensioni, ai prodotti originali.
3)
In caso di risposta negativa alla prima questione:
Se la barriera di protezione ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, intervenga in favore di un fornitore di un prodotto che in sostanza viola il disegno o modello fatto valere soltanto qualora tale fornitore assicuri oggettivamente che il suo prodotto possa essere acquistato esclusivamente a scopo di riparazione e non per altri scopi, ad esempio per l’aggiornamento o la personalizzazione del prodotto complessivamente considerato.
4)
In caso di risposta affermativa alla terza questione:
Quali misure debba adottare il fornitore di un prodotto che in sostanza viola il disegno o modello fatto valere, per assicurare oggettivamente che il suo prodotto possa essere acquistato esclusivamente a scopo di riparazione e non per altri scopi, ad esempio per l’aggiornamento o la personalizzazione del prodotto complessivamente considerato. Se sia sufficiente
a)
che il fornitore inserisca nel prospetto di vendita un’avvertenza secondo cui la vendita avviene soltanto a scopo di riparazione, al fine di ripristinare l’aspetto originario del prodotto complessivamente considerato oppure
b)
se sia necessario che il fornitore subordini la consegna al fatto che l’acquirente (distributore o consumatore) dichiari per iscritto di utilizzare il prodotto fornito soltanto a scopo di riparazione.
(1) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3, pag. 1).
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