24.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/14
Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Global Steel Wire, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/16 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione
(Causa C-457/16 P)
(2016/C 392/19)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Global Steel Wire, S.A. (rappresentanti: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, abogados)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 nelle cause da T-426/10 a T-429/16 e, in particolare, nella causa T-429/10, Global Steel Wire S.A./Commissione europea;
—
condannare la Commissione europea alle spese, sia nel presente giudizio che nel giudizio dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce i seguenti tredici motivi.
Sull’imputabilità dell’infrazione, per quanto riguarda gli indizi supplementari
1.
In primo luogo, il Tribunale è incorso in uno sviamento dei fatti e in un difetto di motivazione per quanto riguarda la presunta esistenza di vincoli strutturali tra la TQ e la GSW a partire dal 1996 e ha commesso un errore di diritto nella qualificazione giuridica dei fatti relativi ai responsabili dell’infrazione durante tutto il periodo dell’infrazione.
2.
In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova, in violazione degli obblighi in materia di controllo giurisdizionale ed è incorso in una carenza di motivazione e nell’applicazione di un criterio giuridico errato in sede di valutazione dei poteri dell’amministratore unico quale indizio giuridicamente rilevante dell’esistenza di un’unica entità economica.
3.
In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella qualificazione giuridica ed è incorso in uno snaturamento dei fatti relativamente alla percezione dei concorrenti.
4.
In quarto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella qualificazione giuridica dei fatti per quanto riguarda la sovrapposizione di personale.
5.
In quinto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella qualificazione giuridica dei fatti relativi al riparto delle attività di produzione e di vendita dell’AP (acciaio precompresso) tra la GSW e le sue controllate.
6.
In sesto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella qualificazione giuridica dei fatti relativi alla presunta riunione.
Sull’imputabilità dell’infrazione, per quanto riguarda la successione di imprese
7.
In settimo luogo, il Tribunale è incorso nell’applicazione di un criterio giuridico erroneo nel corso della valutazione della successione di imprese.
8.
In ottavo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella qualificazione giuridica dei fatti quando ha ritenuto che sia la GSW che la MRT sono responsabili per la condotta della Trenzas y Cables.
Sull’imputabilità dell’infrazione, per quanto riguarda la valutazione dell’esercizio di un’influenza determinante e degli elementi di prova apportati per superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante
9.
In nono luogo, il Tribunale è incorso nell’applicazione di un criterio giuridico erroneo in sede di valutazione dell’esercizio di un’influenza determinante e in una carenza di motivazione per quanto riguarda l’imputabilità alla GSW della condotta della TQ durante tutto il periodo dell’infrazione.
10.
In decimo luogo, il Tribunale è incorso nell’applicazione di un criterio giuridico erroneo nella determinazione della sussistenza dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova presentati dalla ricorrente per superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sulle imprese da essa controllate e ha commesso una violazione degli obblighi in materia di controllo giurisdizionale.
Sulla incapacità contributiva
11.
In undicesimo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nella violazione dei diritti della difesa quando ha considerato che la Commissione, avendo fondato la sua valutazione della capacità contributiva della ricorrente su fatti da essa apportati e conosciuti, aveva rispettato il diritto della ricorrente al contraddittorio.
12.
In dodicesimo luogo, in relazione alla presunta possibilità della ricorrente di ottenere finanziamenti esterni, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova in quanto non ha esercitato nel rispetto del diritto le sue competenze in materia di controllo giurisdizionale, ha commesso un errore di diritto consistente nella violazione del dovere di motivazione e, da ultimo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nello sviamento dei fatti e degli elementi di prova relativi alla possibilità della ricorrente di ottenere finanziamenti esterni.
13.
In tredicesimo luogo, in relazione alla presunta possibilità della ricorrente di ricorrere agli azionisti, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, ha violato il suo dovere di effettuare un controllo di piena giurisdizione quando ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito alla Commissione le informazioni necessarie per valutare l’importanza del patrimonio dei suoi azionisti e, inoltre, il Tribunale è incorso in un difetto di motivazione in quanto non ha spiegato le ragioni in base alle quali le relazioni di Deloitte fatte valere da quest’ultima sarebbero prive di valore probatorio.
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