24.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/17
Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione
(Causa C-459/16 P)
(2016/C 392/21)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L (rappresentanti: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, abogados)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 nelle cause da T-426/10 a T-429/10 e, in particolare, nella causa T-428/10, Trenzas y Cables de Acero PSC/Commissione europea;
—
condannare la Commissione europea alle spese, sia nel presente giudizio che nel giudizio dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
1.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto consistente nell’applicazione di un parametro giuridico erroneo quando ha considerato che la Tycsa PSC formava un’unità economica con la MRT, dato che la Trenzas y Cables, l’impresa che controllava la Tycsa PSC al 100 % si è estinta e la MRT non è succeduta alla Trenzas y Cables.
2.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicazione del parametro giuridico adeguato ed è incorso in un difetto di motivazione poiché non ha spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni giurate dei direttori generali della Tycsa PSC sarebbero inconsistenti come indizi giuridicamente rilevanti dell’esistenza di un’unica unità economica.
3.
Il Tribunale ha erroneamente qualificato i fatti, segnatamente, le impressioni dei concorrenti, quando ha considerato che tali impressioni costituiscono un indizio aggiuntivo, e come tale giuridicamente rilevante, al fine di dimostrare l’esistenza di un’unità economica costituita dalla Tycsa PSC, dalla GSW e dalle altre imprese controllate da quest’ultima.
4.
Il Tribunale ha qualificato erroneamente i fatti, segnatamente, le sovrapposizioni di personale tra la Tycsa PSC, la GSW e le imprese da quest’ultima controllate, quando ha considerato che tali sovrapposizioni costituiscono un indizio aggiuntivo, e, pertanto, giuridicamente rilevante, ai fini della dimostrazione che tali imprese costituiscono un’unità economica.
5.
Il Tribunale ha qualificato erroneamente i fatti, segnatamente, la riunione che si è tenuta tra la Trenzas y Cables e un concorrente, quando ha considerato che tale riunione costituisce un indizio aggiuntivo ai fini della dimostrazione che la Tycsa PSC fa parte di un’unità economica, di cui la GSW costituisce la società madre.
6.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, ha violato i suoi obblighi in materia di controllo giurisdizionale, là dove ha respinto l’argomento dedotto dalla ricorrente secondo cui essa non apparteneva a un’unità economica formata dalla Trenzas y Cables e dalla GSW, senza neppure effettuare un esame nel merito degli elementi di prova presentati al fine di superare l’affermata presunzione di esercizio di influenza determinante.
7.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nella violazione dei diritti della difesa quando ha considerato che la Commissione, avendo fondato la sua valutazione della capacità contributiva della ricorrente su fatti da essa apportati e conosciuti, aveva rispettato il diritto della ricorrente al contraddittorio.
8.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, non ha esercitato nel rispetto del diritto le sue competenze in materia di controllo giurisdizionale, ha commesso un errore di diritto consistente nella violazione del dovere di motivazione, e, in ultimo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nello sviamento dei fatti e degli elementi di prova relativi alla possibilità della ricorrente di ottenere finanziamenti esterni.
9.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, ha violato il suo dovere di effettuare un controllo di piena giurisdizione quando ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito alla Commissione le informazioni necessarie per valutare l’importanza del patrimonio dei suoi azionisti. Inoltre, il Tribunale è incorso in un difetto di motivazione in quanto non ha spiegato le ragioni in base alle quali le relazioni di Deloitte fatte valere dalla Tycsa PSC non avrebbero valore probatorio.
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