24.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/18
Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Trefilerías Quijano, SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione
(Causa C-460/16 P)
(2016/C 392/22)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Trefilerías Quijano, SA (rappresentanti: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, abogados)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 nelle cause da T-426/10 a T-429/10 e, in particolare, nella causa T-427/10, Trefilerías Quijano/Commissione europea;
—
condannare la Commissione europea alle spese, sia nel presente giudizio che nel giudizio dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
1.
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto consistente nello sviamento dei fatti e degli elementi di prova ed ha altresì violato il dovere di motivazione per quanto riguarda la presunta esistenza di vincoli strutturali tra la TQ e la GSW a partire dal 1996, ha applicato in modo scorretto e/o ultra vires le sue attribuzioni in materia di controllo giurisdizionale e, in ogni caso, si è basato su fatti manifestamente irrilevanti e/o ha qualificato erroneamente tali fatti come indizi di vincoli strutturali, e, in ogni caso, ha fatto un uso scorretto del concetto di responsabile dell’infrazione quando si è riferito all’appartenenza della TQ al Grupo Celsa.
2.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicazione del parametro giuridico adeguato e un errore di diritto nella valutazione degli gli elementi di prova e, in ogni caso, ha violato i suoi obblighi in materia di controllo giurisdizionale quando ha considerato che la ricorrente si sarebbe limitata ad apportare «certificati dei suoi direttori generali» (in realtà, dichiarazioni giurate dei direttori generali della TQ) al fine di dimostrare che i poteri esecutivi e di controllo della GSW, quale amministratore unico, erano stati delegati ai rispettivi direttori generali della TQ, e che la TQ aveva adottato una condotta autonoma sul mercato. Inoltre, il Tribunale è incorso in un difetto di motivazione poiché non ha spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni giurate dei direttori generali della TQ dedotte da quest’ultima sarebbero inconsistenti.
3.
Il Tribunale ha erroneamente qualificato i fatti, segnatamente, le impressioni dei concorrenti, quando ha considerato che tali impressioni costituiscono un indizio aggiuntivo, e come tale giuridicamente rilevante, al fine di dimostrare l’esistenza di un’unità economica costituita dalla TQ, dalla GSW e dalle altre imprese controllate da quest’ultima. Allo stesso modo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nello snaturamento dei fatti e degli elementi di prova relativamente alla percezione dei concorrenti.
4.
Il Tribunale ha qualificato erroneamente i fatti, segnatamente, le sovrapposizioni di personale tra la TQ, la GSW e le imprese da quest’ultima controllate, quando ha considerato che tali sovrapposizioni costituiscono un indizio aggiuntivo, e, pertanto, giuridicamente rilevante ai fini della dimostrazione che tali imprese costituiscono un’unità economica nella quale la GSW sarebbe la società madre.
5.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella qualificazione di determinati fatti, segnatamente, il riparto delle attività di produzione e di vendita tra le quattro imprese, quando ha considerato che tale riparto costituisce un indizio aggiuntivo giuridicamente rilevante ai fini della dimostrazione che la TQ fa parte di un’unità economica costituita dalla GSW e dalle altre imprese da quest’ultima controllate.
6.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel criterio giuridico applicabile alla valutazione del presunto esercizio di un’influenza determinante e, in ogni caso, è incorso in un difetto di motivazione per quanto riguarda il presunto esercizio di un’influenza determinante da parte della GSW nei confronti della TQ.
7.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, ha violato i suoi obblighi in materia di controllo giurisdizionale, là dove ha respinto l’argomento dedotto dalla ricorrente secondo cui la GSW non avrebbe esercitato alcun’influenza determinante sulla TQ.
8.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nella violazione dei diritti della difesa quando ha considerato che la Commissione, avendo fondato la sua valutazione della capacità contributiva della ricorrente su fatti da essa apportati e conosciuti, aveva rispettato il diritto della ricorrente al contraddittorio.
9.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, non ha esercitato nel rispetto del diritto le sue competenze in materia di controllo giurisdizionale. Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nella violazione del dovere di motivazione. In ultimo, ed in ogni caso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nello sviamento dei fatti e degli elementi di prova relativi alla possibilità della ricorrente di ottenere finanziamenti esterni.
10.
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, ha violato il suo dovere di effettuare un controllo di piena giurisdizione quando ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito alla Commissione le informazioni necessarie per valutare l’importanza del patrimonio dei suoi azionisti. Inoltre, la ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorso in un difetto di motivazione in quanto non ha spiegato le ragioni in base alle quali le relazioni di Deloitte fatte valere da quest’ultima non costituirebbero alcun principio di prova.
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